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Ordinanza — n. 14056/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax appeal extinguished after taxpayer voluntarily joined simplified debt settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14056/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily joined the simplified debt settlement procedure and fulfilled payment obligations. Although the taxpayer initially filed an appeal against tax penalties, they later adhered to the settlement process and formally renounced the lawsuit. The court ruled that no further judicial action was necessary given the complete resolution of the debt.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; When a taxpayer voluntarily joins a simplified debt settlement procedure and renounces the appeal, the judicial proceeding is extinguished without the need for further costs.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified debt settlement voluntary renunciation of suit tax penalty monitoring procedural termination sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
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Testo completo

e ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 7 501 / 20 16 R.G. propost o da Montresor Giovanni (C.F. MNTGNN43R29B296B), rappresentato e difeso anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Maurizio Marullo, Gabriella De Mattia e Cesare Placanica, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma al Piazzale Clodio n. 32; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, Ric. n. 7501/2016sez. T –ud. 4 marzo 2025 est.

Napolitano A. presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -intimata - avverso la sentenza n. 13 80 / 15/ 2015 della Co mmissione Tributaria Regionale del Veneto - Verona , depositata in data 14/9/2015; udita la relazione della caus a svolta dal Consigliere Angelo Napolitano nella pubblica udienza del4 marzo 2025; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Michele Di Mauro, che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; Rilevato che: Con ricorso notificato in data 14 marzo 2016 e depositato in data 1 aprile 2016, Giovanni Montresor (“il contribuente”) ha impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza indicata in epigrafe relativa ad un atto di irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme sul monitoraggio fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2000; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;

Osservato che: Nelle more del giudizio, in seguito alla pronuncia sfavorevole per il contribuente della sentenza d’appello, è stata notificata al ricorrente una cartella di pagamento per gli importi pretesi con l’atto di irrogazione delle sanzioni oggetto del presente giudizio, nella misura rideterminata dalla sentenza di primo grado, poi confermata in appello. Il contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti ex d.l. n. 193/2016, art. 6 comma 2. La definizione agevolata si è perfezionata con il versamento degli importi dovuti, entro la scadenza comunicata dall’agente della riscossione.

Ric. n. 7501/2016sez. T –ud. 4 marzo 2025 est. Napolitano A. Il contribuente ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso, così come si era impegnato a fare con l’istanza di accesso alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti. Nulla osta alla dichiarazione di estinzione. Non si deve provvedere a regolare le spese del giudizio. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così dec