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Ordinanza — n. 14028/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's inadmissibility claims and allows tax agency's appeals against tax assessment rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14028/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the taxpayer's preliminary objections regarding the lack of a specific mandate and the failure to attach opposing party files. While the appeals were deemed admissible and the files were ordered merged due to duplicate judgments on the same assessment, the court found the first ground of appeal valid because the second-instance judgment merely cited the first-instance decision without providing the required substantive reasoning. Consequently, the appeals were allowed with remittal to the regional court for a new decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The taxpayer's objection to the lack of a specific mandate for the State Attorney is inadmissible, and a cassation appeal is admissible if it contains all necessary elements; however, a second-instance judgment is void if it omits substantive reasoning by merely citing the first-instance decision without analyzing the specific grounds of appeal.

Parole chiave

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tax assessment appeal State Attorney mandate insufficient reasoning merger of files cassation admissibility procedura di ricupero d'imposta indagine fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
8754/2017, la società contribuente che preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369, secondo comma, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
civ., art. 360, primo comma, n.
Art. 111, comma 6 Cost.
art. 111, sesto comma), e cioè dell'art.
Art. 1, 45 r.d. n. 1611 del 1933
1611 del 1933 che l'Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato ed essendo eventuali divergenze tra organi sulla opportunità di promuovere la lite o di resistere a lite da altri proposta, impedite o composte "intra moenia" dalla previsione dell'art. 12 l.

Giurisprudenza citata

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Sez. U-, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022
Sez. 1-, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8752/2017 R.G. e sul ricorso iscritto al n. 8754/2017 (riuniti) proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro SOGEAR SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Simeone (nel fascicolo 8754/2017) -intimato nel fascicolo 8752/2017 e controricorrente nel fascicolo 8754/2017- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. Puglia, SEZ.DIST. TARANTOn.600/2016 depositata i l 08/03/2016 e sentenza COMM.TRIB.REG. Puglia, SEZ.DIST. TARANTO n. 598/2016 depositata l’8/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con le sentenze indicate in epigrafe,ha rigettato gli appelli dell’Agenzia delle entrate, con conferma delle decisioni di primo grado, che avevano accolto il ricorso della contribuente annullando il provvedimento impugnato (avviso di accertamento – INVIM- n. 56/1994 notificato il 14 dicembre 1994).

2. Con due ricorsi l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso le sentenze indicate in epigrafe, con quattro motivi; premetteva che avverso lo stesso avviso di accertamento erano state pronunciate due sentenze diverse, ma identiche nel contenuto, e chiedeva la riunione dei fascicoli per una trattazione unitaria;

3. si costituiva, nel fascicolo RG n. 8754/2017, la società contribuente che preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (mancata allegazione dei fascicoli di parte e degli atti su cui si fonda l’impugnazione in cassazione; mancanza di mandato a proporre impugnazione da parte dell’ufficio interessato); nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato;

4. La Procura Generale della Cassazione ha presentato nei due fascicoli conclusioni scritte per il rigetto dei ricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I due fascicoli vanno riuniti, come chiesto dall’Agenzia delle entrate riguardando le sentenze impugnate lo stesso avviso di accertamento (duplicazione di giudizio).

2. Infondate le eccezioni preliminari della contribuente. I ricorsi non sono improcedibili o inammissibili. Non è necessario nessun “mandato” all’Avvocatura dello Stato per la proposizione dei ricorsi in cassazione, peraltro nel caso il ministero dell’Avvocatura risulta obbligatorio: « In tema di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, escludendo gli artt. 1 e 45 r.d. n. 1611 del 1933 che l'Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato ed essendo eventuali divergenze tra organi sulla opportunità di promuovere la lite o di resistere a lite da altri proposta, impedite o composte "intra moenia" dalla previsione dell'art. 12 l. n. 103 del 1979.

Ne consegue che la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, pure nella forma dell'impugnazione, ad opera dell'Avvocatura dello Stato con riguardo a tali organi od enti, comporta la presunzione "iuris ed de iure" di esistenza di un valido consenso e di piena validità dell'atto processuale compiuto e lascia nell'ambito del rapporto interno le questioni attinenti alla inosservanza di regole di formazione del consenso medesimo» Sez. 2- , Ordinanza n. 21557 del 03/09/2018, Rv. 650174 – 01 ; vedi anche Sez. 1, Sentenza n. 6228 del 13/03/2013, Rv. 625592 -01). 2.

1. I ricorsi, inoltre, non sono inammissibili o improcedibili per la violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La ricorrente ha allegato la copia autentica delle sentenz e impugnatee richiesto la trasmissione del fascicolo d’ufficio, per i due fascicoli, ex art. 369, cod. proc. civ. . Infine, ha specificamente indicato e trascritto gli atti processuali sui quali il ricorso si fonda: «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati(Sez. 1 - , Sentenza n. 12481 del 19/04/2022, Rv. 664738 - 01).

Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio 2024 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez.

U- , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 -01). Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi in diritto della questione controversa e richiama (anche con la trascrizione) gli atti del processosui quali il ricorso si fonda.

3. I ricorsi sono fondati nel merito e devono accogliersi con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, Sezione di Taranto, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

4. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità delle decisioni per apparenza delle motivazioni (per richiamo alle sentenze di primo grado), in violazione degli art. 7 e 36, d. lgs. 546 del 1992, 112, 113 cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta:

«In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1- , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01); nel caso in giudizio le sentenze si limitano a richiamare la decisione di primo grado, riportandone stralci, ma non analizzano in nessun modo gli specifici motivi di appello (superficie commerciale, aree scoperte, stato locativo dell’immobile).

Del resto, la decisione di primo grado aveva evidenziato la mancanza di deduzioni dell’Agenzia delle entrate (non costituita), mentre nel giudizio di secondo grado l’Agenzia delle entrate, con l’atto di appello, aveva proposto le sue eccezioni specifiche (riportate peraltro nel ricorso in Cassazione). Su queste precise prospettazioni dell’agenzia delle entrate la sentenza impugnata, richiamando la decisione di primo grado, ha omesso ogni motivazione, incorrendo pertanto nel vizio denunciato con il primo motivo di ricorso.

5. Gli ulteriori motivi risultano, logicamente, assorbiti dall’accoglimento del primo motivo. P.Q.M riuniti i ricorsi RG 8754/217 e RG 8752/ 2017, cassa le sentenze impu