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Sentenza — n. 14024/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to taxpayer's voluntary withdrawal via 'rottamazione quater' law, extinguishing the tax dispute.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14024/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily withdrew the case by adhering to the 'rottamazione quater' scheme. The plaintiff, CEETRUS ITALY S.r.l., submitted proof of full payment under the specific legislative provisions, while the defendant, the Municipality of Naples, did not object to this withdrawal. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without a formal rejection of the appeal's merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022; Art. 1, comma 236, Legge n. 197/2022: When a taxpayer voluntarily withdraws a tax appeal by fulfilling the conditions of the 'rottamazione' scheme, the proceedings are extinguished by operation of law.

Parole chiave

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rottamazione quater estinzione giudizio ricorso cassazione TARSU rinuncia al ricorso compensazione spese legge 197/2022 risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022
“rottamazione quater” ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 con integrale versamento, in unica rata, di tutte le somme dovute.
Art. 1, comma 236, Legge n. 197/2022
“rottamazione quater” ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, Legge n.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La tipologia di pronunzia che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2355/2022 R.G. proposto da: CEETRUS ITALY s.r.l., elettivamente domiciliato presso il domicilio digitaledell’avvocato DI FIORE MICHELE (DFRMHL58D08F839Z) - micheledifiore@avvocatinapoli.legalmail.it-che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DUCCILLO CRISTIANA (DCCCST78P60F839A) -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato LEONE LUCA (LNELCU61M01H501M) rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X), CUOMO ANNALISA (CMUNLS65S45F839J) -controricorrente- avverso la SENTENZA diCOMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 6244/2021 depositata il 28/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. Sentito ilP.G. che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA 1. La società CEETRUS ITALY S.p.A., (già “Gallerie Commerciali Italia S.p.A.”) ha proposto, sulla base di un unico motivo ricorso, ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n.6244/22/2021, depositata il 28/07/2021, pronunziata in sede di rinvio, in materia di TARSU.

2. Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso.

3. La società contribuente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi estinto avendo aderito alla cd. “rottamazione quater” ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 con integrale versamento, in unica rata, di tutte le somme dovute.

4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre rilevare che la società contribuente ha documentato di avere aderito alla cd. “rottamazione quater” ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 con integrale versamento, in unica rata, di tutte le somme dovute.

2. Ne discende che nulla avendo eccepito l’ente impositore, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge cit., con compensazione delle spese di lite.

3. La tipologia di pronunzia che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^,17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 25 febbraio 2025 Il Consigliere relatore Il Presidente (Fabio Di Pisa) (Giacomo Maria Stalla)