Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 13992/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13992/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13992/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

O Sul ricorso n. 7640/2017 proposto da: CESANA ALESSANDRA, CESANA FERDINANDA, CESANA ELISABETTA e BONACINA MARIA, quali coeredi del sig. PIETRO CESANA, rappresentate e difese dall’avv. Mauro Bussani e Berliri Claudio; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 5016/14/2016 depositata 30 settembre 2016. Visto l’atto depositato il 6 maggio 2025 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13992/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 7640/2017 proposto da: CESANA ALESSANDRA, CESANA FERDINANDA, CESANA ELISABETTA e BONACINA MARIA, quali coeredi del sig. PIETRO CESANA, rappresentate e difese dall’avv. Mauro Bussani e Berliri Claudio; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 5016/14/2016 depositata 30 settembre 2016. Visto l’atto depositato il 6 maggio 2025 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione della riscossione fiscale procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta differimento dell'imposizione riduzione delle spese giudiziarie deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 6 maggio 2025 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

O Sul ricorso n. 7640/2017 proposto da: CESANA ALESSANDRA, CESANA FERDINANDA, CESANA ELISABETTA e BONACINA MARIA, quali coeredi del sig. PIETRO CESANA, rappresentate e difese dall’avv. Mauro Bussani e Berliri Claudio; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 5016/14/2016 depositata 30 settembre 2016. Visto l’atto depositato il 6 maggio 2025 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a