Decreto — n. 13989/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAO Sul ricorso n. 27169/2017 proposto da: BERRA MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Lanigra; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3017/11/2017 depositata 7 luglio 2017. Visto l’atto depositato il 22 maggio 2019 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13989/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 27169/2017 proposto da: BERRA MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Lanigra; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3017/11/2017 depositata 7 luglio 2017. Visto l’atto depositato il 22 maggio 2019 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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O Sul ricorso n. 27169/2017 proposto da: BERRA MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Lanigra; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3017/11/2017 depositata 7 luglio 2017. Visto l’atto depositato il 22 maggio 2019 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2