Decreto — n. 13986/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAO Sul ricorso n. 19819/2016 proposto da: ORMA SNC, in persona del legale rappresentate pro tempore, NIZZI CESARE e NIZZI LEONARDO, in proprio nonché quali soci della ORMA SNC e quali eredi del socio NIZZI ARISTIDE, e ANTOGNONI FIORELLA, in proprio e quale erede del socio NIZZI ARISTIDE, rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Pelliccia; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, n. 285/03/2016 depositata 27 maggio 2016. Visto l’atto depositato il 19 marzo 2019 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/16; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13986/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 19819/2016 proposto da: ORMA SNC, in persona del legale rappresentate pro tempore, NIZZI CESARE e NIZZI LEONARDO, in proprio nonché quali soci della ORMA SNC e quali eredi del socio NIZZI ARISTIDE, e ANTOGNONI FIORELLA, in proprio e quale erede del socio NIZZI ARISTIDE, rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Pelliccia; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, n. 285/03/2016 depositata 27 maggio 2016. Visto l’atto depositato il 19 marzo 2019 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/16; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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O Sul ricorso n. 19819/2016 proposto da: ORMA SNC, in persona del legale rappresentate pro tempore, NIZZI CESARE e NIZZI LEONARDO, in proprio nonché quali soci della ORMA SNC e quali eredi del socio NIZZI ARISTIDE, e ANTOGNONI FIORELLA, in proprio e quale erede del socio NIZZI ARISTIDE, rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Pelliccia; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, n. 285/03/2016 depositata 27 maggio 2016. Visto l’atto depositato il 19 marzo 2019 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/16; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2