Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 13986/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13986/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13986/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

O Sul ricorso n. 19819/2016 proposto da: ORMA SNC, in persona del legale rappresentate pro tempore, NIZZI CESARE e NIZZI LEONARDO, in proprio nonché quali soci della ORMA SNC e quali eredi del socio NIZZI ARISTIDE, e ANTOGNONI FIORELLA, in proprio e quale erede del socio NIZZI ARISTIDE, rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Pelliccia; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, n. 285/03/2016 depositata 27 maggio 2016. Visto l’atto depositato il 19 marzo 2019 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/16; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13986/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 19819/2016 proposto da: ORMA SNC, in persona del legale rappresentate pro tempore, NIZZI CESARE e NIZZI LEONARDO, in proprio nonché quali soci della ORMA SNC e quali eredi del socio NIZZI ARISTIDE, e ANTOGNONI FIORELLA, in proprio e quale erede del socio NIZZI ARISTIDE, rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Pelliccia; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, n. 285/03/2016 depositata 27 maggio 2016. Visto l’atto depositato il 19 marzo 2019 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/16; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

Generato dall'IA
arretrati d'imposta rimborso dell'imposta preventiva contenzioso tributario rinuncia al reddito accoglimento parziale del contribuente differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
193/16; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

O Sul ricorso n. 19819/2016 proposto da: ORMA SNC, in persona del legale rappresentate pro tempore, NIZZI CESARE e NIZZI LEONARDO, in proprio nonché quali soci della ORMA SNC e quali eredi del socio NIZZI ARISTIDE, e ANTOGNONI FIORELLA, in proprio e quale erede del socio NIZZI ARISTIDE, rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Pelliccia; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, n. 285/03/2016 depositata 27 maggio 2016. Visto l’atto depositato il 19 marzo 2019 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/16; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2