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Decreto — n. 13981/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13981/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13981/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 30001/2017 proposto da: ANTONIO MARIA BARDELLI, A.M.B. S.S., in persona del legale rappresentate pro tempore, e CRISTINA NONINO, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Paolo Puri e Giovanni Paolo Businello; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3758/10/2017 depositata 25 settembre 2017 e notificata il 16 ottobre 2017. Visto l’atto depositato il 22 settembre 2023 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ex art. 1, c. 213 ss., L. 197/22; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13981/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 30001/2017 proposto da: ANTONIO MARIA BARDELLI, A.M.B. S.S., in persona del legale rappresentate pro tempore, e CRISTINA NONINO, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Paolo Puri e Giovanni Paolo Businello; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3758/10/2017 depositata 25 settembre 2017 e notificata il 16 ottobre 2017. Visto l’atto depositato il 22 settembre 2023 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ex art. 1, c. 213 ss., L. 197/22; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale accoglimento parziale del contribuente rimborso dell'imposta preventiva tassa di compensazione arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
197/22; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 30001/2017 proposto da: ANTONIO MARIA BARDELLI, A.M.B. S.S., in persona del legale rappresentate pro tempore, e CRISTINA NONINO, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Paolo Puri e Giovanni Paolo Businello; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3758/10/2017 depositata 25 settembre 2017 e notificata il 16 ottobre 2017. Visto l’atto depositato il 22 settembre 2023 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ex art. 1, c. 213 ss., L. 197/22; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2