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Decreto — n. 13979/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 13979/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Roberto Rigon, had filed the appeal against a tax court judgment but remained silent regarding the proposed settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, thereby terminating the litigation. The procedural outcome resulted in the extinction of the case and the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the communication of a proposal for settlement constitutes a waiver of the right to request a decision, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty-day period procedural waiver tax court judgment mutual cost compensation art 380-bis cpc rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
della Lombardia SEZ.DIST.BRESCIA n.781/2021 depositata il 24/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
della Lombardia SEZ.DIST.BRESCIA n.781/2021 depositata il 24/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25141/2021 R.G. proposto da: RIGON ROBERTO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D), pec: simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it, rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W), pec: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia SEZ.DIST.BRESCIA n.781/2021 depositata il 24/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 25141/2021 Numero sezionale 1342/2025 Numero di raccolta generale 13979/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 08/05/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 25141/2021 Numero sezionale 1342/2025 Numero di raccolta generale 13979/2025 Data pubblicazione 26/05/2025