Italian Civil Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the closure registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished after the lower court confirmed the case's inclusion in the automatic closure registry. The plaintiff argued for a hearing to contest the tax reduction, while the opposing party contended that the statutory listing mandated termination. The court ruled that the procedural listing under the specific tax law provisions legally ended the proceedings without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The inclusion of a tax dispute in the automatic closure registry pursuant to the specified tax law provisions results in the immediate extinction of the proceedings, barring further hearings unless explicitly requested by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24201/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall 'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ZORZOLI GIANLUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato ZORZOLI GIANLUCA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.939/02/2022 depositata il 10/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 22/05/2025 La Presiden