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Decreto — n. 13968/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court correctly declared the civil process extinguished by law.

Numero d'incarto Decreto — n. 13968/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by tax authorities against a lower court's declaration of process extinction. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 tax decree legally terminated the proceedings without a formal denial. The Cassation court upheld this decision, ruling that the statutory conditions for extinction were met and the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by operation of law upon the specific listing of the case, and the appeal against such extinction is inadmissible.

Parole chiave

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process extinction tax decree 2023 civil procedure law appeal inadmissibility lower court error procedura accelerata tempestività della tassazione fiscale crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12323/2022 R.G. proposto da : PARTECA S.P.A., CAVAGNA GROUP S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato DI IACOVO TONIO unitamente agli avvocati VAGLIO ERMANNO e GROSSI GIAN LUCA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n.4108/ 06/ 2021 depositata il 12/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 22/05/2025 La Presid