Cassation Court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural listing under new 2023 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Molinari against the extinction of the tax litigation. The lower court ruled that the case was extinguished because the dispute was listed in the official register of terminated proceedings under the new 2023 decree. Consequently, the court upheld the decision that the process ended without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The listing of a tax dispute in the official register of terminated proceedings constitutes a definitive extinction of the litigation, barring further proceedings unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3405/2022 R.G. proposto da : MOLINARI AMATO LUIGI, rappresentato e difeso dall’ avvocat o CACCAVO RAFFAELE unitamente all’avvocatoD'INNOCENZO PAOLA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n.509/ 03/ 2021 depositata il 23/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 22/05/2025 La Preside