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Ordinanza Interlocutoria — n. 13926/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remits tax case to new hearing regarding Procurator's home access authorization legality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13926/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the interlocutory order to remand the tax appeal case to a new public hearing. The appellant argued that the Procurator's authorization to access his home was illegal because his business was conducted exclusively there, whereas the law requires specific authorization only when the business is separate from the residence. The court found the legal issues regarding the interpretation of the access authorization statute and the defense rights to be complex and fact-specific. Consequently, the court decided to suspend the proceedings and schedule a new public session to fully evaluate the arguments before rendering a final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 52, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972; Art. 33, d.P.R. n. 600 del 1973: When a taxpayer's business premises coincide with their residential home, the specific authorization requirement for the Procurator of the Republic to enter the dwelling is not triggered, but the court must verify if the access was justified by general investigative powers and if the taxpayer's defense rights were respected.

Parole chiave

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tax access authorization Procurator of the Republic home business premises tax appeal procedure defense rights violation Cassation remand fiscal investigation powers domicilio fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 52, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Autorizzazione Procuratore della Repubblica accesso - art. 52 dPR n.
Art. 33, d.P.R. n. 600 del 1973
633 del 1972 e dell’art. 33 d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
c ., si deduce violazione dell'art. 132 , secondo comma, n.
Law n. 212 del 2000

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11910/2025
I motivi posti a fondamento del ricorso e la rilevanza assunta dalle questioni sottese (Cass. n. 11910/2025) inducono questa Corte ad una loro valutazione all’esito di udienza pubblica.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12215/2017 R.G. proposto da CASALINI GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Fioravanti, in forza di procura in calce al ricorso , elettivamente domiciliato in Roma alla via Carducci n. 4 presso l’avv. Mauro Pelo; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2000 /20 1 6 depositata in data 15 / 11 /20 1 6 , non notificata;

Autorizzazione Procuratore della Repubblica accesso - art. 52 dPR n. 633/1972 udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del18 febbraio 2025 dal consigliere dott. Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. L ' A genzia delle entrate , Direzione provinciale di Firenze, emetteva un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2006 nei confronti di Giancarlo Casalini, imprenditore individuale, con il quale recuperava maggior Irpef, Irap e I va , a seguito di accesso presso i locali del medesimo.

2. La Commissione tributaria provincialedi Firenze (CTP) rigettava il ricorsodel contribuente.

3. La C ommissione tributaria regionale della Toscana (CTR) ne accoglieva in parte l'appello, riducendo l'accertamento ; per quanto ancora rileva in tale giudizio,i giudici dell'appello rigettavano il motivo proposto dal contribuente relativo all’autorizzazione del Procuratore della Repubblica ad accedere all’abitazione del medesimo che era anche sede della ditta individuale; evidenziavano che l'art.52, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 attiene all'accesso in locali abitativi e richiede l'autorizzazione del PM e la sussistenza dei gravi indizi; nella fattispecie in esame «non occorreva l'autorizzazione del PM quando la sede della ditta era nella casa di civile abitazione. L’autorizzazione del PM per accedere anche presso l'abitazione del contribuente è necessaria quando la sede della ditta è in un luogo diverso dall'abitazione. L'accesso è regolare in quanto è stato fatto presso la sede della ditta».

4. Contro tale decisione propone ricorsoil contribuente sulla base di duemotivi, illustrati da successiva memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 18/02/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.52 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973, deducendo l’illegittimità dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare e la inutilizzabilità dei documenti acquisiti; deduce infatti che per aversi uso promiscuo occorre che si tratti di locali destinati all’esercizio dell’attività di impresa mentre nel caso di specie si trattava di abitazioneove egli, titolare di ditta individuale ed esercente l’attività di piastrellista e quindi in cantieri presso terzi, aveva solo indicato il proprio domicilio fiscale , pacifico essendo in fatto che la contabilità era detenuta da un commercialista; ciò premesso, assunto che si trattava di locali ad esclusivo uso abitativo, per l’autorizzazione all’accesso ai quali occorre che il decreto evidenzi i gravi indizi della violazione fiscale, deduce che la motivazione fornita nel decreto del PM, che faceva rinvio alla nota della Guardia di Finanza, era del tutto insufficiente, in quanto faceva riferimento ad un progetto (Prometeo 2) finalizzato alla verifica delle condotte poste in essere nel settore degli interventi di riqualificazione energetica di cui alla leggen. 29 6 del 2006 e all’esito di un controllo incrociato nei confronti di tale Sacchini Fabrizio, risultato regolare.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art . 360 , primo comma,n. 4 c . p . c ., si deduce violazione dell'art. 132 , secondo comma, n. 4, c.p.c. , e nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla contestata violazione dei diritti di difesa del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000.

2. I motivi posti a fondamento del ricorso e la rilevanza assunta dalle questioni sottese (Cass. n. 11910/2025) inducono questa Corte ad una loro valutazione all’esito di udienza pubblica. P.Q.M rinvia a nuovo ruolo, rimettendo la causa alla udienza pubblica. Dispone acquisirsi i fascicoli dei gradi di m