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Ordinanza Interlocutoria — n. 13889/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to new role regarding preclusive effects of unsubmitted taxpayer documentation under Art. 32 DPR 600/1973.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13889/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to a new procedural role rather than issuing a final judgment on the merits. The taxpayers challenged a tax assessment based on an audit triggered by a questionnaire they claimed was never properly notified or considered. The lower courts upheld the assessment, finding the questionnaire correctly served at the company's registered address and that the taxpayers failed to submit the requested documents during the end-of-procedure phase. The Court decided to remit the case because the appeal raised complex questions regarding the preclusive legal effects of unsubmitted evidence and a potential constitutional challenge to the relevant statutory provision.

Regesto Legislator

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Art. 32 comma 4 d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973; The Court must remit proceedings when the appeal raises unresolved issues regarding the preclusive consequences of unsubmitted taxpayer documentation and potential constitutional challenges to the governing norms.

Parole chiave

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tax assessment procedure unsubmitted documentation preclusive effects questionnaire notification constitutional challenge DPR 600 1973 remission to new role corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 32 comma 4 d.P.R. n. 600 del 1973
Ritenne dunque infondate le doglianze sollevate dai contribuenti in ordine al mancato vaglio della documentazione richiesta dall’ufficio e non esibita nella fase endoprocedimentale, così come prescritto dall’art. 32, comma 4, d.P.R.
Art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Il giudice regionale, al pari di quello provinciale, rilevò la correttezza della notifica del questionario, spedito,ai sensi dell’art. 60, d.P.R.
Codice di procedura civile
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 27031-2016, proposto da: ELECTRO PLUS PADUANO LIBERATO C s.n.c., in persona del legale rappresentante, c.f. 00930470620 , ROMANELLI Biagina Doriana , cf. RMNBND66H64L086W, PADUANO Liberato, PDNLRT65H23A783M, tutti elettivamente domiciliatiin Roma, alla via L. Spallanzani n. 22, presso lo studio dell’avv. Massimo Proto, rappresentati e difes i da gli avv. Roberto Bocchini e Gianluca Biancamano- Ricorrenti CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 3391/52/2016della Commissione tributaria regionale della Campania,depositata il 12.04.2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2024dal Consigliere dott.

Francesco Federici; Accertamento –Questionario –notifica –Omessa risposta del contribuente- conseguenze RGN 27031/2016 Consigliere est. Federici sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni rese dalle partipresenti; Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che l’Agenzia delle entrate, dopo aver notificato alla società un questionario con invito a fornire documentazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, cui la contribuente non aveva dato seguito, procedette ad accertare un maggior imponibilenei confronti della società per l’anno d’imposta 2010 , a tal fine notificando un avviso d’accertamento.

Ad un tempo notificò ai due soci altrettanti atti impositivi sulla presunzione della distribuzione degli utili occulti. Avverso gli avvisi d’accertamento i contribuenti adirono la Commissione tributaria provinciale di Benevento, dolendosi di non aver mai ricevuto la notifica del questionario e nel merito dell’infondatezza dell’accertamento. Il giudice di primo grado rigettò il ricorso con sentenza n. 824/03/2015. L’appello proposto dai soccombenti dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania fu respinto con sentenza n. 3391/52/2016.

Il giudice regionale, al pari di quello provinciale, rilevò la correttezza della notifica del questionario, spedito,ai sensi dell’art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973, 137 e segg. cod. proc. civ., presso l’indirizzo della sede legale della società, dichiarata ai fini del domicilio fiscale. Ritenne dunque infondate le doglianze sollevate dai contribuenti in ordine al mancato vaglio della documentazione richiesta dall’ufficio e non esibita nella fase endoprocedimentale, così come prescritto dall’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973. Considerò corrette le valutazioni operate dall’Agenzia in ordine al maggior imponibile contestato e alle maggiori imposte pretese.

I contribuenti hanno censurato la sentenza con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. All’udienza pubblica del 22 ottobre2024, dopo la discussione, le parti presenti hanno concluso e la causa è stata riservata in decisione. Successivamente il collegio si è riconvocato per una nuova camera di RGN 27031/2016 Consigliere est. Federici consiglioin data 16 gennaio 2025, al cui esito la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione. Considerato che Preliminarmente, si rileva che si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, prospettandosi questioni che impongono unapprofondimento sulle conseguenze preclusive, in sede processuale, dell ’ allegazione di documentazione non esibita dal contribuente in sede endoprocedimentale, ex art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, anche alla luce della sollevata questione di costituzionalità della previsione normativa.

P.Q.M Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così decisoin Roma, nella cam