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Ordinanza Interlocutoria — n. 13828/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 13828/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13828/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10101/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MEDITECK SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato SILLITTI IGNAZIO (SLLGNZ66C04H501D), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEVRERO ROBERTO (LVRRRT53H28I480B) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 13828/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 10101/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MEDITECK SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato SILLITTI IGNAZIO (SLLGNZ66C04H501D), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEVRERO ROBERTO (LVRRRT53H28I480B) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese differimento dell'imposizione pagamenti rateali tempestività tributaria arretrati d'imposta sgravio fiscale successivo
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Testo completo

25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10101/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MEDITECK SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato SILLITTI IGNAZIO (SLLGNZ66C04H501D), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEVRERO ROBERTO (LVRRRT53H28I480B) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LIGURIA n. 1045/2015depositata il 16/10/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1045/04/15 del 16/10/2015, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 124/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Savona (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della società Mediteck s.r.l. (di seguito Mediteck) nei confronti di una cartella di pagamento perIVA relativa all’anno d’imposta 2008. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento conseguiva all’omissione dei versamenti di somme dovute a seguito di controllo automatico effettuato ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e al ritardo nel versamento della prima rata dell’importo dovuto a seguito di richiesta di rateizzazione conseguente alla ricezione del cd. avviso bonario. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a ununico motivo. 3.Mediteck resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la società contribuente ha dedotto di avere definito la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, richiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere. 1.1.Peraltro, dalla documentazione prodotta non emerge con chiarezza l’ esito dell’ intervenuta definizione agevolata e, conseguentemente,vanno richiesti chiarimenti in proposito ad AE. 2.La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo onerando la ricorrente di fornire i chiarimenti richiesti nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando la ricorrente di dedurre in merito alla definizione agevolata della presente controversia nel termine di novanta giorni dalla comunicazion