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Ordinanza — n. 13825/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13825/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13825/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3126/2022 R.G. proposto da FARMACIA DR. NUNZIO PASCALE SAS IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA AMATO DI MONTECASSINO 12, DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato APOLITO DONATO (PLTDNT63D27F839G),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13825/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 3126/2022 R.G. proposto da FARMACIA DR. NUNZIO PASCALE SAS IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA AMATO DI MONTECASSINO 12, DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato APOLITO DONATO (PLTDNT63D27F839G),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Parole chiave

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assoggettamento all'IVA aliquota IVA ridotta liquidatore giudiziale procedura di rivendicazione nel fallimento liquidazione del fallimento accoglimento parziale del contribuente
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3126/2022 R.G. proposto da FARMACIA DR. NUNZIO PASCALE SAS IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA AMATO DI MONTECASSINO 12, DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato APOLITO DONATO (PLTDNT63D27F839G),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 5236/0 7/ 21 depositata il 18/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 5236/07/21 del 18/06/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da Annasilvia Nappi nella qualità di erede della defunta Adriana Pascale, socio e liquidatore di Farmacia dr. Nunzio Pascale s.a.s. in liquidazione (di seguito Farmacia) avverso la sentenza n. 8710/28/19 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2012.La pronuncia della CTP era stata emessa anche nei confronti di Annasilvia Nappi quale erede di Nunzia Pascale, essendo stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. 1.1.La CTR evidenziava in punto di fatto che:

a) l’avviso di accertamento era stato notificato sia a Farmacia sia ad Annasilvia Nappi n.q. di erede di Adriana Pascale, socio accomandatario di Farmacia, sia alla medesima sig.ra Nappi n.q. di socio della società contribuente;

b) il ricorso in primo grado era stato proposto unicamente da Farmacia, della quale la sig.ra Nappi era divenuta liquidatore;

c) la CTP aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci e degli eredi del socio deceduto e aveva pronunciato sentenza anche nei confronti della sig.ra Nappi, costituitasi in giudizio quale erede della sig.ra Pascale;

d) l’appello era stato proposto unicamente dalla sig.ra Nappi, quale erede della sig.ra Pascale e non già da Farmacia, essendo la sig.ra Nappi legittimata a proporlo in ragione della sua costituzione in giudizio. 1.2.Ciò precisato in punto di fatto, la CTR rigettava nel merito l’appello proposto da Annasilvia Nappi, compensando tra le parti le spese di lite. 2.Farmacia impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.AE resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che il giudizio di secondo grado si è svolto unicamente tra Annasilvia Nappi, quale erede del socio accomandatario Nunzia Pascale, e AE, non avendovi partecipato la società contribuente, così come accertato in punto di fatto dal giudice di appello. 1.1.Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non essendo Farmacia legittimata ad impugnare in via ordinaria una sentenza resa in un giudizio nel quale non è stata parte. 2.In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e Farmacia va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento , liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite pari ad euro 49.601,00. 2.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 4.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a n