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Decreto — n. 13817/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13817/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13817/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1610/2022 R.G. proposto da : SKS365 MALTA LIMITED, rappresentata e difesa dall’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -UFFICIO MONOPOLI PER LA SARDEGNA -SEDE CAGLIARI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SARDEGNAn.360/05/2021 depositata il 18/06/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 22/05/2025 LaPresi

Regesto Legislator

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Decreto — n. 13817/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SKS365 MALTA LIMITED, rappresentata e difesa dall’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -UFFICIO MONOPOLI PER LA SARDEGNA -SEDE CAGLIARI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SARDEGNAn.360/05/2021 depositata il 18/06/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 22/05/2025 LaPresi

Parole chiave

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pagamenti transfrontalieri rimborso dei contributi agli stranieri contributo irrecuperabile trasmissione per incompetenza riscossione di tasse riscossione dei contributi
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1610/2022 R.G. proposto da : SKS365 MALTA LIMITED, rappresentata e difesa dall’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -UFFICIO MONOPOLI PER LA SARDEGNA -SEDE CAGLIARI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SARDEGNAn.360/05/2021 depositata il 18/06/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 22/05/2025 LaPresi