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Decreto — n. 13815/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13815/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13815/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22962/2023 R.G. proposto da: PISCITELLI SALVATORE, elettivamente domiciliato in VILLA DI BRIANO VIA MANZONI 3, presso lo studio dell’avvocato DELLA CORTE FRANCESCO (DLLFNC58D20D801Y) che lo rappresenta e difende, e perciò domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2504/2023 depositata il 20/04/2023 Numero registro generale 22962/2023 Numero sezionale 1334/2025 Numero di raccolta generale 13815/2025 Data pubblicazione 23/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13815/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

Parole chiave

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spese di difesa anticipo delle spese riduzione delle spese giudiziarie ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria onorari legali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22962/2023 R.G. proposto da: PISCITELLI SALVATORE, elettivamente domiciliato in VILLA DI BRIANO VIA MANZONI 3, presso lo studio dell’avvocato DELLA CORTE FRANCESCO (DLLFNC58D20D801Y) che lo rappresenta e difende, e perciò domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2504/2023 depositata il 20/04/2023 Numero registro generale 22962/2023 Numero sezionale 1334/2025 Numero di raccolta generale 13815/2025 Data pubblicazione 23/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 22962/2023 Numero sezionale 1334/2025 Numero di raccolta generale 13815/2025 Data pubblicazione 23/05/2025