Decreto — n. 13800/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8625/2019 R.G. proposto da : MALVI CERVATI DI CERVATI ROBERTO C SAS,rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZONI CLAUDIO, unitamente agli avvocati MORETTO MASSIMO, RONDELLO GIANFRANCO, RONDELLO FRANCESCO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DOGANE MONOPOLI UFFICIO DOGANE RAVENNA - intimat a - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNAn.2089/14/2018 depositata il 13/09/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 16/05/2025 La P
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 13800/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MALVI CERVATI DI CERVATI ROBERTO C SAS,rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZONI CLAUDIO, unitamente agli avvocati MORETTO MASSIMO, RONDELLO GIANFRANCO, RONDELLO FRANCESCO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DOGANE MONOPOLI UFFICIO DOGANE RAVENNA - intimat a - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNAn.2089/14/2018 depositata il 13/09/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 16/05/2025 La P
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8625/2019 R.G. proposto da : MALVI CERVATI DI CERVATI ROBERTO C SAS,rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZONI CLAUDIO, unitamente agli avvocati MORETTO MASSIMO, RONDELLO GIANFRANCO, RONDELLO FRANCESCO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DOGANE MONOPOLI UFFICIO DOGANE RAVENNA - intimat a - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNAn.2089/14/2018 depositata il 13/09/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 16/05/2025 La P