Italian Supreme Court declares litigation ended due to parties' settlement agreement in tax dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the litigation material ended following a settlement agreement reached between the Municipality of Nepi and the agricultural company. The parties submitted evidence of their negotiated resolution and requested the court to confirm the cessation of the dispute. The court ruled that such an agreement automatically renders the contested lower court decision ineffective, necessitating a declaration of ended proceedings rather than a dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 386-bis.1 c.p.c.; Art. 382, 383, 384 c.p.c.: When parties in a cassation proceeding declare that a conventional settlement has resolved the dispute, the court must declare the matter ended, as the agreement supersedes the effectiveness of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20857/2023 del ruolo generale, proposto DA il COMUNE DI NEPI (codice fiscale 00088940564), in persona del Sindaco pro tempore, dr. Franco Vita, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina da intendersi poste in calce al ricorso, nonché di deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 2 ottobre 2023, dall’avv. Pietro Porri (codice fiscale PRR PTR 65L26 H501 F). - RICORRENTE – CONTRO SOCIETÀ AGRICOLA MONTE NEVOSO S.R.L. (codice fiscale 03957961000), in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Riccardo Nicolini, rappresentata e difesa, in forza F i r m a t o D a :
S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 20857/2023 di procura speciale e nomina poste da considerarsi poste in Numero sezionale 985/2025Numero di raccolta generale 13797/2025 calce al controricorso, dall’avv. Maria Assunta Colucci (codice Data pubblicazione 23/05/2025 fiscale CLC MSS 66°67 H501 Y). - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 1986/2/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 5 aprile 2023, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025 dal Consigliere Ugo Candia. CONSIDERATO CHE:
1. con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla Società Agricola Monte Nevoso S.R.L. contro la sentenza n. 288/1/2021 della Commissione tributaria provinciale di Viterbo, la quale aveva accolto solo parzialmente i ricorsi della contribuente avanzati nei riguardi degli avvisi di accertamento indicati in atti, aventi ad oggetto l’IMU per gli anni d’imposta 2014 e 2015, emessi dal Comune di Nepi senza riconoscere le agevolazioni previste per i terreni agricoli;
2. il Comune di Nepi impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 26 ottobre 2023, formulando due motivi di impugnazione;
3. la Società Agricola Monte Nevoso S.R.L. resisteva con controricorso depositato il 4 dicembre 2023;
4. con nota depositata il 17 aprile 2024 la difesa del ricorrente depositava l’accordo transattivo del 5 marzo 2024 intercorso tra le parti, nonchè la richiesta sottoscritta congiuntamente dalle parti con la quale si è dato atto F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 20857/2023 Numero sezionale 985/2025 dell’intervenuto accordo di definizione della controversia di cui al Numero di raccolta generale 13797/2025 Data pubblicazione 23/05/2025 ricorso, con contestuale richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere e compensazione delle spese di lite;
5. con memoria ex art. 386-bis.1 c.p.c., depositata il 5 novembre 2024, il Comune reiterava la suindicata richiesta di dichiarata cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite; RITENUTO CHE:
1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarata cessata la materia del contendere;
2. come di recente ribadito (cfr. Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483), le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980) hanno chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 c.p.c., né può considerarsi come situazione che evidenzia un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta del ricorso, posto che le parti non chiedono un esame dei motivi del ricorso, ma danno atto che sulla controversia devoluta alla Corte è intervenuto un accordo negoziale; 2.1. ne consegue che la pronuncia in questione non può essere di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché essa lascerebbe in essere la sentenza impugnata, ma, piuttosto, F i r m a t o D a :
S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 20857/2023 Numero sezionale 985/2025 una pronuncia di cessazione della materia del contendere per Numero di raccolta generale 13797/2025Data pubblicazione 23/05/2025 intervenuto accordo negoziale, in quanto tale dichiarazione implica «la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia» e «il fenomeno che si verifica non è una "cassazione" della sentenza impugnata, bensì l'accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell'accordo negoziale delle parti, perché con esso le parti ne hanno disposto» (Cass., Sez.
Un., 11 aprile 2018, n. 8980, cit. in motivazione);
3. le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo ed in conformità a quanto richiesto dalle parti, vanno interamente compensate tra le stesse;
4. non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025, nonché (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315 e Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483, cit.);
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 20857/2023 Numero sezionale 985/2025 Così deciso in Roma, nella camera di consigl