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Ordinanza — n. 13795/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares litigation ended due to settlement agreement, dismissing appeal on procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13795/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation matter ended following a settlement agreement reached between the agricultural company and the municipality. Although the company had appealed a tax ruling regarding property taxes, both parties later signed a transactional agreement defining the dispute and requested the cessation of proceedings. The court ruled that this agreement automatically voided the effectiveness of the appealed judgment, necessitating a declaration of ended matter rather than an admissibility ruling.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: When parties in a cassation proceeding declare that a conventional agreement has resolved the dispute and regulated the subject matter, the court must declare the matter ended, as the agreement supersedes the appealed judgment's effectiveness.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo transattivo giudizio di legittimità inammissibilità sopravvenuta compensazione spese IMU agricoltore Corte di Cassazione ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483
Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483), le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980
Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025
tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025, nonché (Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315
34025, nonché (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315 e Cass., Sez.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30116/2022 del ruolo generale, proposto DA SOCIETÀ AGRICOLA MONTE NEVOSO S.R.L. (codice fiscale 03957961000), in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Riccardo Nicolini, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. Maria Assunta Coluccia (codice fiscale CLC MSS 66A67 H501 Y) e Carlamaria Melpignano (codice fiscale MLP CLM 63R55 H501 K). - RICORRENTE – CONTRO il COMUNE DI NEPI (codice fiscale 00088940564), in persona del Sindaco pro tempore, dr. Franco Vita, rappresentato e F i r m a t o D a :

S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 30116/2022 difeso, in forza di procura speciale e nomina da intendersi Numero sezionale 981/2025Numero di raccolta generale 13795/2025 poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta Data pubblicazione 23/05/2025 Comunale n. 146 del 28 dicembre 2022, dall’avv. Pietro Porri (codice fiscale PRR PTR 65L26 H501 F). - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 2719/7/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 10 giugno 2022, non notificata.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025 dal Consigliere Ugo Candia. CONSIDERATO CHE:

1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Comune di Nepi contro la sentenza n. 667/2/2019 della Commissione tributaria provinciale di Viterbo, la quale aveva accolto il ricorso della contribuente avanzato nei riguardi dell’avviso di accertamento indicato in atti, avente ad oggetto l’IMU per l’anno d’imposta 2013, emesso dal Comune di Nepi senza riconoscere le agevolazioni previste per l’imprenditore agricolo professionale;

2. la Società Agricola Monte Nevoso S.R.L. impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 13/16 dicembre 2022, formulando quattro motivi di impugnazione;

3. il Comune di Nepi resisteva con controricorso notificato il 18 gennaio 2023, depositato il 19 gennaio 2023;

4. con nota depositata il 17 aprile 2024 la difesa del Comune depositava l’accordo transattivo del 5 marzo 2024 intercorso tra le parti, nonchè la richiesta sottoscritta F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 30116/2022 Numero sezionale 981/2025 congiuntamente dalle parti con la quale si è dato atto Numero di raccolta generale 13795/2025 Data pubblicazione 23/05/2025 dell’intervenuto accordo di definizione della controversia di cui al ricorso, con contestuale richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere e compensazione delle spese di lite;

5. in data 26 aprile 2024, la ricorrente, richiamando il predetto accordo e la menzionata richiesta congiunta, rinunciava al giudizio;

6. con memoria ex art. 386-bis.1 c.p.c., depositata il 5 novembre 2024, il Comune reiterava la suindicata richiesta di dichiarata cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite; RITENUTO CHE:

1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarata cessata la materia del contendere;

2. come di recente ribadito (cfr. Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483), le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980) hanno chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 c.p.c., né può considerarsi come situazione che evidenzia un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta del ricorso, posto che le parti non chiedono un esame dei motivi del ricorso, ma danno atto che sulla F i r m a t o D a :

S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 30116/2022 Numero sezionale 981/2025 controversia devoluta alla Corte è intervenuto un accordo Numero di raccolta generale 13795/2025Data pubblicazione 23/05/2025 negoziale; 2.1. ne consegue che la pronuncia in questione non può essere di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché essa lascerebbe in essere la sentenza impugnata, ma, piuttosto, una pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, in quanto tale dichiarazione implica «la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia» e «il fenomeno che si verifica non è una "cassazione" della sentenza impugnata, bensì l'accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell'accordo negoziale delle parti, perché con esso le parti ne hanno disposto» (Cass., Sez.

Un., 11 aprile 2018, n. 8980, cit. in motivazione);

3. le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo ed in conformità a quanto richiesto dalle parti, vanno interamente compensate tra le stesse;

4. non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025, nonché (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315 e Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483, cit.);F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 30116/2022 Numero sezionale 981/2025

P.Q.M.

Numero di raccolta generale 13795/2025Data pubblicazione 23/05/2025 la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti costitui