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Decreto — n. 13791/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal process extinguished due to failure to deposit the required objection to expedited definition.

Numero d'incarto Decreto — n. 13791/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax appeal process extinguished because the appellant failed to deposit the formal objection to the expedited definition procedure. The appellant argued for a review of the tax assessment, while the opposing party contended that procedural requirements under Law 197/2022 were not met. The court ruled that without the specific deposit mandated by Article 1, Paragraph 200, the process terminated automatically, leaving the appellant responsible for any advanced costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198, L. n. 197/2022; Art. 1, comma 200, L. n. 197/2022: The tax appeal process is extinguished if the party fails to deposit the objection to the expedited definition within the statutory timeframe, thereby terminating the proceedings and assigning cost liability to the party who advanced them.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment expedited definition objection Law 197/2022 procedural Cassation process termination cost liability assignment tassa sulle case da gioco pagamenti transfrontalieri comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, L. n. 197/2022
LAZIO n.2853/ 16/ 2022 depositata il 21/06/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
LAZIO n.2853/ 16/ 2022 depositata il 21/06/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 200, L. n. 197/2022
LAZIO n.2853/ 16/ 2022 depositata il 21/06/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
LAZIO n.2853/ 16/ 2022 depositata il 21/06/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1439/2023 R.G. proposto da : SKS365 MALTA LIMITED, rappresentata e difesa dall’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -UFFICIO MONOPOLI PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.2853/ 16/ 2022 depositata il 21/06/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 13/05/2025 LaPr