Cassation court remands case to lower court for joint hearing regarding standing of dissolved company and shareholder.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the admissibility of the appeal filed against a tax decision involving a dissolved company, Delma Energia. The lower courts had proceeded with the trial against the dissolved entity, which was legally permissible at the time, but the five-year extension period for the dissolution's effects had already expired by the time the appeal was lodged. Consequently, the Court ruled that the current standing of the dissolved company and its sole shareholder is no longer valid for this specific proceeding. The decision remands the case to a new hearing to be conducted jointly with other similar pending appeals to resolve the standing issue comprehensively.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014; Art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. 27/2010: The expiration of the five-year extension period for the effects of a company's dissolution renders the dissolved entity and its sole shareholder lacking standing to initiate or continue proceedings, necessitating a remand for joint consideration of related cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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/2025 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16325/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro DELMA ENERGIA SRL IN LIQUIDAZIONE ed EUROPE ENERGY SPA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso lo STUDIO TRIBUTARIO DEIURE, rappresentate e difese dagli avvocati CASO NICOLA (CSANCL73L15L049Y), ZOCCALI ANDREA (ZCCNDR73M15H224M), COLUCCI BENEDETTO (CLCBDT80B11A509Y) -controricorrenti- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA n. 4714/03/21 depositata il 24/12/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Sentito l’avv. Paolo Gentili per la ricorrente. FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 4714/03/21 del 24/12/2021, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 5370/03/19 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Delma Energia s.r.l. in liquidazione (di seguito Delma) avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’avviso di accertamento per cui è causa veniva emesso nei confronti di Delma, allora controllata da Europe Energy s.p.a. e, successivamente, cessata, e constava di due recuperi a tassazione. 1.2.Un primo recupero (cd. rilievo Trading) riguardava l’illegittima detrazione dell’IVA per l’acquisto, dalla controllante Europe Energy, di energia elettrica di provenienza estera e derivante da fonte non rinnovabile, così aggirando il divieto di importazione di energia da fonti non rinnovabili oltre un certo massimale quantitativo, superato il quale occorreva l’acquisto dei cd. certificati verdi.
Nella prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, Europe Energy, raggiunto individualmente quel massimale, effettuava le ulteriori importazioni di energia da fonti non rinnovabili cedendo dall’estero l’energia stessa (tra le altre società, anche) alla propria controllata Delma, società appositamente costituita e partecipata da Europe Energy nonché priva di strutture e personale. In tal modo, la cessione tra Europe Energy e Delma risultava essere soggettivamente inesistente e, attraverso la stessa, la prima poteva immettere nel mercato italiano una ulteriore quantità di energia da fonti non rinnovabili pari al massimale. 1.3.Un secondo recupero (cd. rilievo Magnolia), di minore entità, riguardava l’IVA indebitamente detratta su prestazioni di consulenza contabile e fiscale fatturate a Delma da Magnolia Consulting s.r.l., che però era una mera “cartiera”, come emerso dagli accertamenti, divenuti tutti definitivi, emessi a carico della stessa; le prestazioni rese, pertanto, dovevano considerarsi oggettivamente inesistenti.
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Delma ed Europe Energy resistevano in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che Delma risulta cancellata dal registro delle imprese in data 04/10/2016 (con istanza depositata il 28/09/2016) e che, come evidenziato anche dalla controricorrente, il giudizio di primo grado e quello di appello si sono legittimamente svolti nei confronti della società cancellata in applicazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175. 1.1.Tuttavia, alla data del deposito della sentenza di appello, avvenuta in data 24/12/2021, e, dunque, ben prima della notifica del ricorso per cassazione, è già ampiamente decorso il quinquennio di proroga degli effetti dell’estinzione della società previsto dalla disposizione più sopra richiamata, sicché occorre valutare se il ricorso proposto nei confronti di Delma sia ammissibile e se sia ammissibile, altresì, l’intervento del socio unico Europe Energy. 1.2.In proposito, con due ordinanze interlocutorie nn. 10202 e 10205 del 17/04/2025, questa Corte ha già rimesso in pubblica udienza una questione del tutto analoga, sicché appare opportuna una trattazione unitaria delle controversie. 2.In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo per trattazione congiunta con le cause oggetto delle menzionate ordinanze interlocutorie.
P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo in pubblica udienza per trattazione congiunta con le qu