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Ordinanza Interlocutoria — n. 13771/2025 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal pending Supreme Court ruling on rate payment plan tax immunity rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13771/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal against a regional tax assessment due to conflicting interpretations of the rate payment plan provision. The appellant sought a suspension of proceedings after making partial payments under a new law, while the opposing party resisted this request. The court deferred the decision to the Supreme Court to resolve the legal uncertainty regarding whether partial payments trigger immediate case closure or require full payment before suspension.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022; Art. 1, comma 236, l. n. 197/2022: When a taxpayer opts for the simplified debt definition plan under the rate payment scheme, the Court must suspend proceedings pending resolution of conflicting interpretations on whether partial payments allow immediate case closure or require full satisfaction.

Parole chiave

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tax appeal suspension rate payment plan debt definition procedure Supreme Court referral tax immunity rules lite in materia di tariffa tassa di controllo politica tariffaria comune

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022
in data 25.05.2023, come da memoria prodotta, ha manifestato la sua volontà di volersi avvalere, ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022, della definizione agevolata (c.d.
Art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
in data 25.05.2023, come da memoria prodotta, ha manifestato la sua volontà di volersi avvalere, ex art. 1, commi 231-252, l.
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Ordinanza — n. 14617/2025 — snciv
Cassation appeal dismissed as case settled by conciliation between private company and municipality.
Ordinanza — n. 5729/2026 — snciv
Cassation court dismisses taxpayer appeal for failing to prove annual waste disposal before tax authority.
Ordinanza — n. 33863/2022 — snciv
Court allows appeal against TARI exemption ruling, requiring annual renewal of waste disposal exemption requests.
Ordinanza — n. 14794/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against tax notice, ruling administrative act's facts remain valid despite procedural gaps. The court rejects the taxpayer's claim that the municipality failed to properly justify the tax rate. The decision upholds the principle that prior administrative acts establish the factual basis for taxation. The court emphasizes that the administration's duty to defend is limited to contesting specific points raised by the taxpayer. The ruling clarifies that procedural defects in the appeal do not invalidate the underlying tax assessment. The court maintains that the tax authority's initial calculation stands unless proven otherwise. The decision reinforces the stability of administrative tax determinations in Italian law. The court concludes that the taxpayer bears the burden of proving the tax's illegality. The judgment affirms the validity of the tax notice against the museum's appeal. The court orders the taxpayer to pay court costs for the dismissed appeal.
Ordinanza — n. 828/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal against regional tribunal's inadmissibility ruling due to lack of specific legal criticism.

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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2915/2022 R.G. proposto da : MONACO TRADE s.r.l., elettivamente domiciliatain ROMA VIALE PARIOLI N 87, presso lo studio dell’avvocato USSANI D'ESCOBAR GIULIA (SSNGLI69C44H501A) rappresentatae difesa dall'avvocato COPPOLA PAOLA (CPPPLA62H50F839A) -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in Roma Via Appennini 46, presso lo studio dell’avvocato LEONE LUCA (LNELCU61M01H501M) rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X), ACCATTATIS CHALONS D'ORANGES BARBARA (CCTBBR70L46F839X) -controricorrente- avverso SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 5159/2021 depositata il 17/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. Sentitii procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti. Udito ilP.G. il quale ha concluso chiedendo la sospensione del giudizio RILEVATO CHE 1. La Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza n. 5159/13/2021, depositata in data 17 giugno 2021 e non notificata, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Napoli ed, in riforma della sentenza di primo grado, rigettata l’impugnazione proposta dalla società Monaco Trade s.r.l. avverso l'avviso di accertamento relativo a TARI per la annualità 2015.

2. I giudici d'appello rilevavano che l’atto impugnato era un avviso di accertamento emesso dall’ente impositore ritualmente e nel rispetto dei termini decadenziali ai sensi dell’art. 1, comma 161, legge 296/2006, osservando che erano da ritenere infondate le contestazioni di parte contribuente relative all’illegittimità dell'atto impositivo per difetto di contraddittorio preventivo e per difetto di motivazione. Rilevavano, infine, che era priva di pregio l’eccezione della società contribuente volta alla disapplicazione del regolamento comunale TARSU e delle relative delibere tariffarie sul presupposto che non sussistevano i profili di illegittimità dedotti.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi, la Monaco Trade s.r.l.

3. Il Comune di Napoli resiste con controricorso.

4. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO CHE 1. La Monaco Trade s.r.l. in data 25.05.2023, come da memoria prodotta, ha manifestato la sua volontà di volersi avvalere, ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022, della definizione agevolata (c.d. Rottamazione-quater) dei carichi oggetto del presente giudizio affidati all’agente della riscossione contenuti nella citata cartella n. 07120220033993460000, nel numero massimo di rate previsto dalla citata norma, comprovando di avere provveduto ad eseguire, nei termini previsti dalla legge, il pagamento delle prime sei rate , contestualmente chiedendo di sospendere il presente giudizio fino al pagamento dell’ultima rata del 30/11/2027, ex art. 1, comma 236, l.n. 197/2022 ovvero dichiaralo estinto;

2. con ordinanza n. 5830 del 25 gennaio 2025 è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente l’esegesi dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, rispetto alla quale si sono delineati orientamenti confliggenti in seno alla Sezione Tributaria di questa Corte, sottoponendo il seguente quesito Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse ;

3. alla luce dell’ordinanza interlocutoria summenzionata, avendo , come detto,parte contribuente dichiarato di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione appare necessario rinviare la causaa nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite. P.Q.M La Corte rinviala causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in relazione all’ordinanza interlocutoria n. 5830 del 25 gennaio 2025. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 22 gennaio 2025 La Presidente (Angelina-Maria Perrino)