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Ordinanza Interlocutoria — n. 13765/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 13765/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13765/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27417/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro NZ TRADING S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 1625/12/22depositata il 21/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1625/12/22 del 21/04/2022, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 391/14/20 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da NZ Trading s.r.l. unipersonale in liquidazione (di seguito NZ) avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo veniva contestata a NZ:

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 13765/2025 — snciv · Corte di Cassazione: c) con riferimento alla utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (fatture rilasciate da Magnolia Consulting s.r.l. per prestazioni di consulenza eseguite da tale dott.ssa Zoli) «non vi [era] prova né dell'inesistenza delle operazioni fatturate né della conoscenza della volontà di interposizione del soggetto operante rispetto a chi emette[va] la fattura». 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.NZ non resisteva in giudizio, restando, pertanto, intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, come dichiarato dalla stessa difesa erariale, NZ è stata cancellata dal registro delle imprese in data 6 ottobre 2016.

Parole chiave

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sottrazione di energia imposta sull'energia disturbo elettromagnetico difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione ostacoli tecnici strumenti di difesa commerciale
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27417/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro NZ TRADING S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 1625/12/22depositata il 21/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1625/12/22 del 21/04/2022, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 391/14/20 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da NZ Trading s.r.l. unipersonale in liquidazione (di seguito NZ) avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo veniva contestata a NZ:

i) l'interposizione fittizia in operazioni di acquisto e rivendita di energia elettrica a favore del proprio socio unico Europa Energy Spa, al quale venivano ricondotte le operazioni, ritenute soggettivamente inesistenti; ii) l’acquisto di servizi resi da soggetto diverso da chi aveva fatturato e ricevuto il pagamento, operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. 1.2.La CTR respingeva l’appello proposto da AE, evidenziando che:

a) le operazioni poste in essere da NZ erano oggettivamente e soggettivamente esistenti, in quanto poste in essere al fine di aggirare le regole restrittive all’importazione di energia elettrica imposte alla capogruppo Europe Energy s.p.a. da una disciplina che non aveva rilevanza fiscale, non potendo considerarsi illecito il fenomeno della frammentazione degli importatori;

b) gli indici presuntivi di inesistenza di NZ si scontravano «con il fatto che la stessa società [aveva] dichiarato di aver effettuato un numero limitato di operazioni, di dipendere totalmente dalla partecipante Europe Energy S.p.A. e di aver utilizzato collaboratori esterni per le attività amministrative»;

c) con riferimento alla utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (fatture rilasciate da Magnolia Consulting s.r.l. per prestazioni di consulenza eseguite da tale dott.ssa Zoli) «non vi [era] prova né dell'inesistenza delle operazioni fatturate né della conoscenza della volontà di interposizione del soggetto operante rispetto a chi emette[va] la fattura». 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.NZ non resisteva in giudizio, restando, pertanto, intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, come dichiarato dalla stessa difesa erariale, NZ è stata cancellata dal registro delle imprese in data 6 ottobre 2016.

Conseguentemente, tenuto conto del differimento di cinque anni degli effetti dell’estinzione di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, legittimamente l’Amministrazione finanziaria ha proposto appello nei confronti della società ormai cessata, atteso che il liquidatore della stessa conserva – entro tale ambito temporale – tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sia sostanziale che processuale (Cass. n. 36892 del 16/12/2022; Cass. n. 18310 del 27/06/2023; Cass. n. 21905 del 02/08/2024). 1.1.Peraltro, il differimento degli effetti dell’estinzione è cessato in data 6 ottobre 2021, pendente il giudizio di appello (introdotto con atto depositato in data 18/05/2020 e definito con sentenza pubblicata il 21/04/2022) e, dunque, ben prima della notifica del ricorso per cassazione, essendo già ampiamente decorso il quinquennio di proroga degli effetti dell’estinzione della società previsto dalla disposizione più sopra richiamata; 1.2.Occorre valutare se il ricorso proposto nei confronti di NZ sia ammissibile.

In proposito, con due ordinanze interlocutorie nn. 10202 e 10205 del 17/04/2025, questa Corte ha già rimesso in pubblica udienza una questione del tutto analoga, sicché appare opportuna una trattazione unitaria delle controversie. 2.In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo, in pubblica udienza, per trattazione congiunta con le cause oggetto delle menzionate ordinanze interlocutorie. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuo