Cassation court dismisses tax agency appeal for apparent lack of reasoning and omitted pronouncement on prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision declaring an appeal inadmissible. The agency argued the lower court's reasoning was apparent and contradictory, failing to address the prescription issue, while the taxpayer and collection agency did not contest the appeal. The court found the lower court's reasoning logical and coherent, noting the agency failed to fully reproduce the first-instance decision, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code; Art. 112 of the Civil Procedure Code: A judgment is not null for apparent lack of reasoning if the grounds are logically coherent and accessible, and an omitted pronouncement on prescription is irrelevant when the appeal is declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9351/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro MESSINA SEBASTIANO, RISCOSSIONE SICILIA SPA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA SEZ.ST. CATANIA n.8663/05/21 depositata il 04/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 8663/05/21 del 04/10/2021 , la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguito CTR), dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 8580/15/18 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Sebastiano Messina avverso una cartella di pagamento per omesso versamento dell’IVA relativa agli anni d’imposta 1990 e 1991. 1.1.La CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto da AE, evidenziando che:
a) la sentenza della CTP si fondava su di «una duplice ratio decidendi: l’una concernente il difetto di motivazione della cartella; l’altra riguardante il decorso della prescrizione»;
b) l’atto di impugnazione non aveva aggredito le considerazioni spese dal primo giudice con riferimento al difetto di motivazione della cartella di pagamento;
c) in particolare, non risultava «intellegibile che l’iscrizione attenesse al recupero di un’imposta, azionata con una precedente cartella, erroneamente sgravata, facendosi ivi esclusivamente riferimento al tributo e all’anno d’imposta, senza altre indicazioni al riguardo». 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.Sebastiano Messina e Riscossione Sicilia s.p.a. non resistevano in giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente e/o contraddittoria, nonché per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR compreso che l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata riguarderebbe la prescrizione del credito, con conseguente omessa pronuncia sulle questioni poste. 2.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.
S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 2.2.Nel caso di specie, la motivazione della CTR è non solo esistente, ma logica e coerente, avendo la sentenza impugnata chiaramente indicato le ragioni dell’inammissibilità dell’appello e fornitouna propria interpretazione della decisione resa dalla CTP. 2.3.La ricorrente sostiene che tale ultima decisione riguardi esclusivamente la prescrizione del credito recato dalla cartella impugnata e non anche la motivazione dell’atto riscossivo. Tuttavia, la difesa erariale trascrive solo in parte la decisione del primo giudice e non la allega nemmeno al ricorso, sicché il motivo difetta di autosufficienza in parte qua, non essendo stata la Corte posta in grado di decidere ex actisin ordine al vizio contestato. 2.4.Infine, è infondata la contestazione di omessa pronuncia, atteso che l’inammissibilità del ricorso ritenuta dal giudice di appello rendeva superfluo l’esame nel merito delle ragioni di appello. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato. 3.1.Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del contr