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Ordinanza Interlocutoria — n. 13633/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 13633/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13633/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In data 24 marzo 2016 l'Agente della riscossione notificava ad Andrea Angelo Pastore la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001949000 (fascicolo n. 20150428919), Avv. Iscr. Ipot. IRPEF, IVA, IRAPexart. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, intimante - a pena della preavvisata iscrizione - il pagamento di 24 cartelle di pagamento.

Regesto Legislator

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art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, art. 327 cod. proc. civ, art. 91 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 13633/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso principale, cosi rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 e 182 cod. proc. civ., nonché art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato in maniera apparente la sua decisione di inammissibilità con riferimento all’invalidità della costituzione di Ader, non permettendo di comprendere l’iter logico giuridico da essa seguito.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere difetto di legittimazione dell'associazione legittimazione a contestare licenza difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate causa legittima

Disposizioni normative citate

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art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
civ., nonché art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art.
art. 327 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ.
art. 91 cod. proc. civ
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6232/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente principale – Contro PASTORE ANDREA ANGELO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Enrico De Feo ed elettivamente domiciliato presso lo studio Capponi Di Falco sito in Roma, Largo Sarti, n. 4. –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 835/02/2019, depositata in data 4 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. In data 24 marzo 2016 l'Agente della riscossione notificava ad Andrea Angelo Pastore la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001949000 (fascicolo n. 20150428919), Avv. Iscr. Ipot. IRPEF, IVA, IRAPexart. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, intimante - a pena della preavvisata iscrizione - il pagamento di 24 cartelle di pagamento.

2. Avverso il detto atto il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Torino; si costituiva anche l’Agente, che chiedeva la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Torino, con sentenza n. 1055/01/2017, accoglieva il ricorso del contribuente, dichiarando l’illegittimità dell’ipoteca.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Piemonte; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma della sentenza emessa in primo grado.

5. Con sentenza n. 835/02/2019, depositata in data 4 luglio 2019, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile il gravame dell’Agente, per difetto dello ius postulandidel legale dello stesso.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, l’Agente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale affidato a tre motivi. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 marzo 2025. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso principale, cosi rubricato: «Violazione degli articoli 11, comma secondo, 12, comma primo, e 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 1, comma ottavo, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, nonché dell'art. 4-novies del D.L. 12 marzo 2012, n. 34 (recante "misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (recante "Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione"), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto valida la costituzione di Ader per mezzo di avvocati del libero foro, così come previsto dalla normativa di interpretazione autentica in rubrica e dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 30008/2019. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso principale, cosi rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 e 182 cod. proc. civ., nonché art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato in maniera apparente la sua decisione di inammissibilità con riferimento all’invalidità della costituzione di Ader, non permettendo di comprendere l’iter logico giuridico da essa seguito.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ. Appello portato alla notifica oltre i sei mesi previsti dalla norma in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Inammissibilità» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha pronunciato con riguardo all’eccezione formulata in merito alla tardiva presentazione dell’appello, da parte dell’Agente, essendo trascorsi più di sei mesi dal deposito della sentenza della C.t.p. 2.1.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Inesistenza della notifica per utilizzo di società private di recapiti espressi (Defendini S.r.L.). Violazione art. 43 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 –falsa applicazione legge 20 novembre 1982, n. 890 - falsa applicazione art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto l’inesistenza della notifica in quanto effettuata per mezzo di società privata vincitrice di appalto e non per mezzo di soggetto in rapporto di lavoro subordinato con l’Agente. 2.2.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., art. 2233, secondo comma, cod. civ., nonché dei DD.MM. n. 35/2014, n. 37/2018 e n. 55/2014» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha proceduto a compensare le spese di lite, senza motivare tale soluzione.

3. Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno acquisire i fascicoli dei gradi di merito. P.Q.M La Corte dispone acquisire i fascicoli