Cassation court declares tax appeal inadmissible for failing to prove prior discussion of travel allowance taxability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because it failed to demonstrate that the specific issue regarding travel allowance taxability was part of the original subject matter of the tax assessment notice. The authority argued the lower court ignored evidence of ineffective business trips, but the taxpayer contended this was a new issue not previously raised. The court ruled that since the administrative body did not prove the question was already within the scope of the initial assessment, the appeal was procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/86; Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the administrative authority fails to prove that the contested issue was already included in the original subject matter of the tax assessment notice.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1849/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – Contro CARDINI CRISTIAN PABLO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Mauro di Dalmazio e domiciliato presso l’indirizzo pec mauro.didalmazio@pecavvocatiteramo.it –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO – SEZIONE STACCATA DI PESCARA n. 504/2019, depositata in data 28 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. A seguito di verifica fiscale nei confronti del Consorzio Servizi Integrati SCARL relativamente ai periodi di imposta dal 2010 al Avv. Acc. IRPEF – Lav. Dip. 2013 2013, l'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Pescara - rinveniva nel conto di mastro "Salari e stipendi" la presunta corresponsione a propri dipendenti di somme a titolo di indennità di trasferta. L'Ufficio, nell'ambito di tale controllo, riscontrava che Biagio Capozzolo (in qualità di lavoratore dipendente del Consorzio Servizi integrati SCARL) aveva percepito per l'anno d'imposta 2013 somme qualificate dal sostituto d'imposta come indennità di trasferta, ai sensi dell’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/86, non imponibili, per € 7.872,62; l’'Ufficio disconosceva la natura di tale importo, non riscontrando elementi attestanti l’effettività delle trasferte; considerava, pertanto, la predetta somma imponibile e notificava il relativo avviso di accertamento al fine di recuperare a tassazione tale somma.
2. Il contribuente impugnava il detto avviso dinanzi la C.t.p. di Pescara; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
3. La C.t.p. di Pescara, con sentenza n. 1048/01/2017, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo; si costituiva anche il contribuente, chiedendo conferma della sentenza di primo grado.
5. Con sentenza n. 504/06/2019, depositata in data 5 giugno 2019, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado.
6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi ed il contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 e 274 cod. proc. civ. e 118 delle disposizioni di attuazione cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha deciso con tipica motivazione per relationem orizzontale, richiamando precedenti decisioni della medesima Commissione (non definitive) rese tra altri soggetti ed aventi ad oggetto differenti atti impositivi. 1.2.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 5, d.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – trattamento delle indennità di trasferta» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato la spettanza della tassazione prevista dalla normativa in oggetto, nonostante gli elementi di fatto e diritto addotti dall’Ufficio e la mancata prova di controparte circa l’effettività delle trasferte. 2.Conviene muovere dall’esame del secondo motivo di ricorso.
La ricorrente lamenta che la CTR avrebbe omesso di esaminare gli elementi di fatto e di diritto che l’Amministrazione avrebbe addotto a sostegno dell’applicabilità dell’art. 51, comma 6 TUIR. 2.1. A fronte dell’eccezione d’inammissibilità del motivo, assumendo il controricorrente che la questione sarebbe stata proposta per la prima voltadall’Amministrazione in grado d’appello, atteso che l’esame della questione è rimasto estraneo alla sentenza in questa sede impugnata, era onere della ricorrente comprovare che la stessa fosse già posta nell’ambito dell’originario thema decidendum, quale d elimitato dall’avviso di accertamento (cfr., più di recente, Cass. sez. trib. ord. 11 febbraio 2025, n. 3473). 2.2.
Detto onere non è stato adempiuto dall’Amministrazione ricorrente. 2.3. Ne discende l’inammissibilità del motivo, con conseguente assorbimento del primo.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.800,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre ad IVA e c.p.a. come per legge, con distraz