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Decreto — n. 13597/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of pending litigation under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 13597/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished, ruling that the case had been definitively resolved without a formal denial of the tax authority's claim. The lower court found that the absence of a pending objection, combined with the transmission of the case file, satisfied the statutory conditions for extinction under the new procedural law. Consequently, the process was terminated, and the costs remained with the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is extinguished if the case file is transmitted and no objection is pending, terminating the litigation unless parties request a hearing.

Parole chiave

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process extinction tax litigation procedural law case file transmission civil procedure statutory termination costs allocation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25365/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro CALOGERO VINCI(Nella qualità di SOCIO) , PINELLA LIBORIO ( Nella qualità di LIQUID.RE E SOCIO ACCOM.RIO), LA RIVENDITA S.A.S. DI PINELLA LIBORIO IN LIQUIDAZIONErappresentati e difesi dall’avvocato BARBIERA BIAGIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. SICILIA n. 4498/ 14/ 2022 depositata il 13/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/05/2025 La Presidente