Court declares civil process extinguished due to automatic termination of tax litigation under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following a tax authority decision confirming the regular conclusion of the underlying tax dispute. The lower court ruled that the absence of a formal denial of the tax assessment meant the litigation had terminated automatically under the new procedural framework. Consequently, the appeal was dismissed as the subject matter no longer existed, leaving the process in a state of extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a tax litigation concludes without a formal denial of the assessment, the process extinguishes automatically, barring further civil proceedings on the same matter unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13063/2022 R.G. proposto da : TURRI SILLA, rappresentato e difeso d a ll’avvocato MARTORANA TUSA SALVATORE Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. SICILIA n. 10160/ 19/ 2021 depositata il 16/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/05/2025 La Presidente T