Cassation court declares tax appeal process extinguished due to successful simplified tax payment procedure completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax appeal process extinguished after the simplified payment procedure was successfully completed. The Revenue Agency challenged a tax assessment against Malpaga SRL, but the lower court confirmed the regular definition of the dispute under the simplified regime. The court ruled that since the statutory conditions for the simplified procedure were met and no formal denial occurred, the litigation process terminated automatically.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., legge n. 197/2022; Art. 198, comma 1, legge n. 197/2022: The tax appeal process is extinguished when the simplified payment procedure is regularly defined and no formal denial is issued, terminating litigation automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16171/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MALPAGA SRL, rappresentata e difesadall’avvocato MORESCO DARIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 4467 /12 /2021 depositata il 17/12/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197/2022, comprensivo del pagamento della prima rata; rilevata la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1 cit. e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 14/05/2025 LaPresidente