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Decreto — n. 13586/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13586/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13586/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10943/2019 R.G. proposto da : LOGISPIN AUSTRIA GMBH, già GoldBet Sportwetten GmbH, rappresentata e difesa dall’avvocato LARGAJOLLI VITTORIO edall'avvocato DOSSENA AUGUSTO Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO MONOPOLI LAZIO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 6510/ 16/ 2018 depositata il 27/09/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/05/2025 La Presid

Regesto Legislator

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Decreto — n. 13586/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LOGISPIN AUSTRIA GMBH, già GoldBet Sportwetten GmbH, rappresentata e difesa dall’avvocato LARGAJOLLI VITTORIO edall'avvocato DOSSENA AUGUSTO Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO MONOPOLI LAZIO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 6510/ 16/ 2018 depositata il 27/09/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/05/2025 La Presid

Parole chiave

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giuoco e scommessa tassa sulle case da gioco imposta sui profitti derivanti da partecipazioni diritto dello sport competenza transfrontaliera tassa di promozione del turismo
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10943/2019 R.G. proposto da : LOGISPIN AUSTRIA GMBH, già GoldBet Sportwetten GmbH, rappresentata e difesa dall’avvocato LARGAJOLLI VITTORIO edall'avvocato DOSSENA AUGUSTO Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO MONOPOLI LAZIO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 6510/ 16/ 2018 depositata il 27/09/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/05/2025 La Presid