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Decreto — n. 13553/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax dispute process extinguished by agreement under simplified procedure; costs remain with advance payer.

Numero d'incarto Decreto — n. 13553/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax dispute process extinguished following the municipality's adherence to the simplified agreement procedure. The plaintiff, Ascoli Piceno, and the defendant, E-Distribuzione S.p.A., had previously contested an assessment, but the case was resolved via the streamlined mechanism mandated by Law 197/2022. Consequently, the court ruled that the litigation costs incurred by the party who advanced them remain their responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022; When a tax dispute is resolved through the simplified agreement procedure without a formal denial, the process is extinguished and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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simplified tax procedure process extinguishment costs allocation municipal agreement Law 197/2022 tax assessment dispute advance payment liability

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
17 del 30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Ascoli Piceno ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.
comma 200 della legge n. 197/2022
comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197/2022
17 del 30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Ascoli Piceno ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6060/2022 R.G. proposto da COMUNE ASCOLI PICENO, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMBESI MARCELLA contro E-DISTRIBUZIONE S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocatiZOCCALI ANDREA, CASO NICOLA eCOLUCCI BENEDETTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Marche n. 964 /05 /2021 depositata il 16/08/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Ascoli Piceno ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;

Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/05/2025 LaPresi