Court dismisses tax authority appeal, allowing taxpayers' good faith defense based on lack of fraud awareness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision that upheld the taxpayers' appeal against an VAT assessment. The taxpayers argued they acted in good faith because they received goods and paid for them, while the tax authority claimed the marginality of operations was insufficient proof. The court ruled that accounting regularity and transaction size are merely indicators and do not prove the absence of subjective knowledge of fraud, requiring a fresh evaluation of the taxpayers' awareness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 3 and no. 5 of the Code of Civil Procedure; Art. 19, para. 1, 21, 26 and Art. 53, para. 2 of the VAT Decree: The tax authority must prove the taxpayer's subjective awareness of fraud beyond the supplier's fictitious status, and accounting regularity or marginal transaction volume cannot alone establish good faith.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11282/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PIETRANGIOLI LUIGI, PIETRANGIOLI RAFFAELE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 7446/03/19 depositata il 01/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 7446/03/19 del 01/10/2019, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Luigi Pietrangioli e Raffaele Pietrangioli, soci di Pietrangioli s.r.l., avverso la sentenza n. 9062/22/19 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno di imposta 2012. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte della società contribuente, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da FeC s.r.l., società ritenuta “cartiera” dall’Amministrazione finanziaria. 1.2.La CTR accoglieva l’appello dei sig.ri Pietrangioli in quant o integravano il requisito della buona fede:
a) la circostanza che i contribuenti avevano ricevuto la merce fatturata, da loro pagata con assegni bancari regolarmente incassati;
b) la marginalità delle operazioni contestate rispetto al complessivo volume degli affari della società. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.Luigi e Raffaele Pietrangioli restavano intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso di AE è affidato a due motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 19, primo comma, 21, 26 e 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e dell’art.53 Cost., per avere la CTR erroneamente ritenuto, contrariamente all’id quod plerumque accidit, che la marginalità delle operazioni contestate rispetto al volume di affari della società possa costituire elemento dal quale desumere la buona fede dei contribuenti. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR «omesso di indagare se la società contribuente abbia dato nei gradi di merito la prova del fatto decisivo costituito dalla effettività delle operazioni e del fatto decisivo costituito dalla sua buona fede, non sufficientemente dimostrata dalla regolarità contabile delle operazioni (fattura-incasso del pagamento)». 2.I due motivi sono fondati nei limiti delle considerazioni che seguono. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento all’IVA «l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018;
Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020). 2.2.Nel caso di specie, posto che è stato acclarato da parte del giudice di appello che FeC s.r.l. sia una cartiera, la prova dell’assenza dell’elemento soggettivo è stata indicat a nella regolarità contabile delle operazioni effettuate e nella marginalità delle operazioni eseguite rispetto al fatturato della società. 2.3.Si tratta, in realtà, di due elementi indiziari inidonei a fondare la prova della mancata conoscenza o conoscibilità della frode: la rilevanza probatoria del primo è pacificamente esclusa dalla giurisprudenza della S.C., mentre il secondo è del tutto neutro a fini probatori, soprattutto in presenza di un rapporto trilatero, chenon si inserisce in una frode carosello. 2.4.La sentenza impugnata va, dunque, cassata affinché il giudice del rinvio effettui nuovamente la valutazione relativa alla sussistenza della conoscenza o conoscibilità della frode in capo alla società. 3.In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Ca