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Ordinanza — n. 13535/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows taxpayer's claim regarding five-year prescription of fines and interest on tax debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13535/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Riccardo Favretti's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his tax collection claims. Favretti argued that the five-year prescription period for fines and interest had expired, while the Regional Commission held that the ten-year general prescription period applied because a final judgment confirmed the tax debt's legitimacy. The court ruled that while the ten-year period applies to the principal tax debt, the five-year period specifically governs the fines and interest, which had indeed expired.

Regesto Legislator

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Art. 2946, 2953 c.c.; Art. 49 D.P.R. 600/1973: When a tax debt is confirmed by a final judgment, the ten-year general prescription applies to the principal, but fines and interest remain subject to the specific five-year prescription period.

Parole chiave

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tax prescription period fines and interest final judgment effect ten year rule five year rule tax collection rights administrative appeal fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
Art. 2953 c.c.
Art. 49 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
civ., nonché dell’art. 49 del d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
1.1.Con il primo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 140 cod. proc. civ
a) le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate in parte a mani dell’interessato e, per la parte rimanente, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.;
art. 1335 cod. civ
20769 del 21/07/2021), la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.
art. 2953 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009
Cass. n. 16730 del 09/08/2016
25790 del 10/12/2009; Cass. n. 16730 del 09/08/2016).
Cass. n. 24278 del 03/11/2020
Cass. n. 24278 del 03/11/2020).
Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016
Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016).
Cass. n. 33213 del 29/11/2023
Cass. n. 7486 del 08/03/2022
33213 del 29/11/2023); e, secondariamente, sanzioni e interessi maturati su detti crediti, soggetti al termine di prescrizione quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass.
Cass. n. 2095 del 24/01/2023
7486 del 08/03/2022; Cass. n. 2095 del 24/01/2023).
Cass. n. 20769 del 21/07/2021
23426 del 26/10/2020; si veda anche Cass. n. 20769 del 21/07/2021), la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.
Cass. n. 15795 del 29/07/2016
civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 29/07/2016; Cass.
Cass. n. 33563 del 28/12/2018
15795 del 29/07/2016; Cass. n. 33563 del 28/12/2018; Cass.
Cass. n. 12883 del 26/06/2020
33563 del 28/12/2018; Cass. n. 12883 del 26/06/2020).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8218/2018 R.G. proposto da FAVRETTI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO CAPPONI 174, presso lo studio dell’avvocato PITTALUGA LORENZO (PTTLNZ74P16L219O), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TISEO TOMMASO (TSITMS76P29F839V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DEL PIEMONTE n. 1219/04/17depositata il 05/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1219/04/17 del 05/09/2017, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da Riccardo Favretti avverso la sentenza n. 1233/03/16 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso un’intimazione di pagamento relativa a sette cartelle di pagamento riguardanti gli anni di imposta compresi tra il 2000 e il 2008 e concernenti IRPEF, IRAP, IVA, ritenute alla fonte, addizionali locali, sanzioni e interessi. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’intimazione di pagamento conseguiva alla definitività delle cartelle di pagamento emesse in ragione di pregressi avvisi di accertamento ovvero ai sensi degli artt. 36 bise 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 . 1.2.La CTR respingeva l’appello di Riccardo Favretti evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che:

a) le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate in parte a mani dell’interessato e, per la parte rimanente, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.;

b) non occorreva la copia del provvedimento notificato ai fini della prova della regolarità della notificazione, essendo la prima già nella disponibilità del contribuente;

c) il credito recato dalle cartelle di pagamento non era prescritto. 2.Riccardo Favretti impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate - Riscossione restava intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso del contribuente è affidato a due motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2946 e 2953 cod. civ., nonché dell’art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,per non avere la CTR dichiarato la prescrizione quinquennale del credito recato dagli atti impugnati. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 140, 148 e 149 cod. proc. civ., dell’ art.2697 cod. civ., dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 26 del d .P.R. n. 602 del 1973, per non aver e la CTR dichiarato la nullità dell’atto impugnato per inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento , essendo inidonea la documentazione prodotta a fornire la prova di detta notifica. 2.Il secondo motivo, che – riguardando la corretta notificazione delle cartelle di pagamento – riveste carattere pregiudiziale, è inammissibile e, comunque, infondato. 2.1.Il ricorrente non contesta la validità della relata di notifica, ma la circostanza che la semplice produzione di queste ultime, non accompagnata dalla produzione della copia notificata della cartella di pagamento, non è idonea a comprovare la regolarità della notificazione. 2.2.Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non riproduce né allega la documentazione concernente la notificazione delle cartelle di pagamento, così non consentendo a questa Corte di valutare ex actisla regolarità della notificazione. 2.3.Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo» (Cass. n. 5185 del 28/02/2017;

Cass. n. 31038 del 30/11/2018), sempre che – come nel caso di specie – la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019). 2.4.In ogni caso, il motivo è anche infondato. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass. n. 23039 del 11/11/2016;

Cass. n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 16121 del 14/06/2019; Cass. n. 20444 del 30/07/2019; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; si veda anche Cass. n. 20769 del 21/07/2021), la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 29/07/2016; Cass. n. 33563 del 28/12/2018; Cass. n. 12883 del 26/06/2020). 3.Il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la prescrizione quinquennale del credito, è parzialmente fondato. 3.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla riscossione dei tributi (o delle sanzioni) previsti per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, è soggetto al termine di prescrizione generale decennale previsto dall'art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità (ex multis, Cass.

S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 16730 del 09/08/2016). 3.1.1.Diversamente, nel caso in cui il tributo o la sanzione non siano stati accertati da sentenza passata in giudicato, il diritto alla riscossione è soggetto ai termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi ordinari dell'azione amministrativa/tributaria e, quindi, ai termini specificamente previsti per i singoli tributi o per le singole sanzioni (cfr. Cass. n. 24278 del 03/11/2020). 3.1.2.In caso di interruzione della prescrizione, inoltre, il relativo termine ordinario di prescrizione (come detto, diverso per i singoli tributi) ricomincerà a decorrere, nella sua interezza, dalla notifica dell’atto impositivo, della cartella di pagamento e di ogni altro atto validamente interruttivo della prescrizione (cfr.

Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016). 3.2.Nel caso di specie, i tributi recati dalle cartelle di pagamento impugnate riguardano, in primo luogo, crediti erariali soggetti al termine di prescrizione decennale (Cass. n. 33213 del 29/11/2023); e, secondariamente, sanzioni e interessi maturati su detti crediti, soggetti al termine di prescrizione quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 2095 del 24/01/2023). 3.3.Ne consegue che, avendo la CTR accertato la mancata decorrenza del termine di prescrizione decennale, ma non già di quello quinquennale, involgente interessi e sanzioni, il motivo va accolto entro questi limiti, dovendo il giudice del rinvio verificare se, dalla data di notificazione della cartella di pagamento a quella di notificazione dell’avviso di intimazione sia decorso il termine di cinque anni per la prescrizione di interessi e sanzioni. 4.In conclusione, va accolto, nei limiti di cui si è detto, il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria