Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by plaintiff's express waiver of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the litigation extinguished due to the plaintiff's express waiver of the proceedings. Aquilav SRL had filed an appeal against a tax collection order related to suspended VAT and corporate tax payments following the 2009 Abruzzo earthquake, arguing violations of specific government decrees. The court ruled that because the appellant had formally renounced the case in their submission, the legal action terminated immediately, and costs were offset between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a party expressly renounces the proceedings, the litigation is extinguished without further examination of the merits or admissibility of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30235/2017 R.G. proposto da AQUILAV SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato NOTARMUZI STEFANO (NTRSFN58T26H501H), rappresentat a e difes a dall'avvocato CINQUE FEDERICO (CNQFRC71D06A345Z) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE GIA' EQUITALIA CENTRO SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA -intimati- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG.
DELL’ABRUZZO n. 389/ 02/ 17 depositata il 10/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 389/02/17 del 10/05/2017, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 681/02/15 della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da AQUILAV s.r.l. (di seguito Aquilav) avverso una cartella di pagamento per IRES e IVA relative all’anno d’imposta 2010. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, con la menzionata cartella, emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), l’Amministrazione finanziaria operava il recupero degli acconti esposti ma non versati per effetto della sospensione dei versamenti dal 06/04/2009 al 30/06/2010, disposta con OPCM n. 3780/2009 a seguito del sisma abruzzese del 06/04/2009. 2.Aquilav impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi , illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. 3.AE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso di Aquilav è affidato a tre motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’OPCM 6 giugno 2009, n. 3780, dell’OPCM 30 dicembre 2009, n. 3837 e dell’art. 33, comma 28, della l. 12 novembre 2011, n. 183, per avere la CTR erroneamente ritenuto che i tributi sospesi non possanodeterminare un credito d’imposta. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato ultra petita partium con riferimento al versamento della somma dovuta in misura pari al 40% delle imposte sospese. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’OPCM n. 3780 del 2009, dell’OPCM n. 3837 del 2009 e dell’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011, per avere la CTR escluso la compensabilità dell’intero credito oggetto di sospensione. 2.Va preliminarmente evidenziato che, con memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., la ricorrente ha dedotto di avere provveduto alla definizione agevolata della cartella di pagamento impugnata e ha rinunciato agli atti del giudizio. 2.1.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio in ragione della rinuncia espressa della ricorrente. 2.2.Sussistono giusti motivi, riconnessi alle ragioni della rinuncia, per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tr