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Ordinanza — n. 13509/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant extinguishing the claim via third-party seizure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13509/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant extinguished the underlying claim through a third-party seizure order. The appellant argued for dismissal of the proceedings, while the opposing party contended the claim remained valid. The Court ruled that the extinguishment of the claim removed the appellant's interest in a judgment on the merits, rendering the appeal inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: When a party extinguishes the subject matter of the dispute before the cassation appeal, the appeal becomes inadmissible due to the lack of interest in a decision on the merits.

Parole chiave

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extinguishment of claim third party seizure lack of interest inadmissible appeal cessata materia imposta sugli utili immobiliari imposta immobiliare reddito immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 24 giugno 2005, n. 13565
Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass.
Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368
13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368).
Cass., 3 luglio 2015, n. 13636
Cass., 20 luglio 2021, n. 20697
13636 cui addeCass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22942-2022 R.G. proposto da: MAJORANA ANGELA MARIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPINA PISTONEgiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI RAMACCA, in persona del Sindaco pro tempore -intimato– avverso la sentenza n. 3555/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 22/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Angela Maria Majorana propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1005/2019 della Commissione tributaria provinciale di Catania, in rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento notificato alla ricorrente dal Comune di Ramacca per omesso pagamento IMU 2014 in riferimento a terreni di sua proprietà.

Il Comune è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. In via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 28 aprile 2025, la ricorrente ha depositato nota difensiva ed ha dedotto di aver «estinto la pretesa» in oggetto a seguito di atto di pignoramento mobiliare presso terzi promosso nell’interesse del Comune di Ramacca, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. 1.2. Sussiste, dunque, una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.

Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368).

2. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Comune.

3. Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 3 luglio 2015, n. 13636 cui addeCass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazi