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Ordinanza — n. 13505/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to extrajudicial settlement extinguishing the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13505/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but extinguished the proceedings because the parties reached an extrajudicial settlement, eliminating the subject matter of the dispute. The municipality and the taxpayer had agreed on the tax amount, leading the court to find no further interest in the litigation. Consequently, the judgment was dismissed without a substantive ruling on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: An extrajudicial settlement extinguishing the subject matter of the dispute leads to the termination of the proceedings, preventing the court from examining the merits of the appeal.

Parole chiave

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extrajudicial settlement cessation of subject matter extinguishment of proceedings tax dispute resolution lack of interest in litigation contenzioso tributario lite in materia di contribuzioni pubbliche imposizioni interne

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 luglio 2015, n. 13636
Cass. 3 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n.
Cass. 20 luglio 2021, n. 20697
Cass. 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass. 7 giugno 2018, n. 14782
Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 17153-2019 R.G. proposto da: COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati PASQUALE RUSSO e ATTILIO GASTALDELLO giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro GEMMA BRENZONI LEONARDO, rappresentato e difeso dall’Avvocato TIZIANO LUCCHESE giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la sentenza n. 1397/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 7.12.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Il Comune di Castelnuovo del Garda propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto aveva accolto l’appello di Leonardo Gemma Brenzoni avverso la sentenza n. , in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2008.

Il contribuente resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.1. In via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 3 novembre 2023, il Comune ha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine al tributo in contestazione ed ha dedotto «la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il presente giudizio» ricorrendo ipotesi di cessazione della materia del contendere in relazione all’accordo (così) perfezionatosi. 1.2. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

2. In ragione delle modalità di definizione della controversia le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti.

3. Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 3 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte