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Decreto — n. 13498/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: process extinguished due to agreement on tax debt definition under Art. 6 D.L. 193/2016.

Numero d'incarto Decreto — n. 13498/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished after the tax agency adhered to the simplified definition of the debt burden. The plaintiff, Francesco Pitrelli, had previously challenged the tax authority's decision regarding the debt definition, but the state's representative accepted the simplified settlement terms. Consequently, the court ruled that no further judicial action was necessary as the matter was resolved by the parties' agreement.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 193 del 2016; Art. 391 cod. proc. civ.: When a party adheres to the simplified definition of the debt burden, the civil process is extinguished unless a new hearing is requested.

Parole chiave

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simplified debt definition tax collection procedure process extinction state representative agreement civil procedure law riscossione dell'imposta accoglimento parziale del contribuente differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 193 del 2016
TARANTOn.2269/3/2022 depositata il 23/08/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dall’art. 6 d.l. 193 del 2016, convertito in legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
2025/269654) dalla quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
2025/269654) dalla quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6145/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PITRELLI FRANCESCO, rappresentato e difeso nel precedente grado di giudizio, dall’avvocato FUNARO DOMENICO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, intimat a avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. TARANTOn.2269/3/2022 depositata il 23/08/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dall’art. 6 d.l. 193 del 2016, convertito in legge n. 225/2016; rilevato l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654) dalla quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 12/05/2025 LaPresidente Titola