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Ordinanza — n. 13488/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13488/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13488/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22086/2019 R.G. proposto da BORRELLI LUISA e FALSI RICCARDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato LOBUONO TAJANI ROBERTO LUCA (LBNRRT70D03Z114F) rappresentati e difesi dagli avvocati DE RENZIS SONNINO NICOLA LEONE (DRNNLL67L03D612Z), CASTALDI LAURA (CSTLRA65C60D612I) -ricorrenti- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA d ella C.T.R. della TOSCANA n. 1/2019 depositata il 07/01/2019.

Regesto Legislator

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art. 390 cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 13488/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da BORRELLI LUISA e FALSI RICCARDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato LOBUONO TAJANI ROBERTO LUCA (LBNRRT70D03Z114F) rappresentati e difesi dagli avvocati DE RENZIS SONNINO NICOLA LEONE (DRNNLL67L03D612Z), CASTALDI LAURA (CSTLRA65C60D612I) -ricorrenti- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA d ella C.T.R. della TOSCANA n. 1/2019 depositata il 07/01/2019.

Parole chiave

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contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta ritiro delle conclusioni civili inoltro della dichiarazione fiscale abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 390 cod. proc. civ
De Renzis Sonnino e Laura Castaldi, in forza di procura speciale allegata all’atto, ha dichiarato di voler rinunciare, ex art. 390 cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di lite; - La rinuncia risulta accettata dall’Agenzia delle Entrate, con sottoscrizione in pari data dell’Avvocato dello Stato Fabio Tortora; - Sussistono i presupposti di cui all’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22086/2019 R.G. proposto da BORRELLI LUISA e FALSI RICCARDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato LOBUONO TAJANI ROBERTO LUCA (LBNRRT70D03Z114F) rappresentati e difesi dagli avvocati DE RENZIS SONNINO NICOLA LEONE (DRNNLL67L03D612Z), CASTALDI LAURA (CSTLRA65C60D612I) -ricorrenti- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA d ella C.T.R. della TOSCANA n. 1/2019 depositata il 07/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere MAURA NARDIN Premesso che: - Luisa Borrelli e Riccardo Falsi hanno impugna t o - formulando quattro motivi di ricorso- la sentenza della C.T.R. della Toscana di rigetto dell’appello dai medesimi proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Firenze di reiezione del ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento per la rettifica del classamento dell’immobile di proprietà della contribuente in categoria A1; - La C.T.R., ritenuto l’atto impositivo - adottato a seguito di procedura DOCFA - sufficientemente motivato a mezzo del richiamo dei dati oggettivi dell’immobile e della categoria di classamento, ha rilevato che l’Ufficio si è limitato a ripristinare l’originario classamento, evincibile dalla visura storica, ed ha escluso che l’esistenza di categorie diverse nel medesimo fabbricato giustificasse l’attribuzione della categoria A2; - L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Rilevato che - Luisa Borrelli in proprio e quale procuratrice di Riccardo Falsi, giusta procura di cui al rogito del notaio Luigi Rogantino Picco del 21 gennaio 2008 rep. 11782, n. 964, con atto di rinuncia, in data 6 marzo 2025, sottoscritto dagli avvocati Nicola L. De Renzis Sonnino e Laura Castaldi, in forza di procura speciale allegata all’atto, ha dichiarato di voler rinunciare, ex art. 390 cod. proc. civ., al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di lite; - La rinuncia risulta accettata dall’Agenzia delle Entrate, con sottoscrizione in pari data dell’Avvocato dello Stato Fabio Tortora; - Sussistono i presupposti di cui all’art. 391 cod. proc. civ. per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite.

La definizione abdicativa del giudizio esclude la sussistenza dei requisiti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del doppio del contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater dPR n.115/02. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione, per rinuncia al ricorso. Co