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Decreto — n. 13458/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13458/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13458/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 2688/2018 proposto da: ALLAFRANCHINO CATERINA, in proprio e quale legale rappresentante della società IMMOBILIARE TATIANA 1984 SAS di Allafranchino Caterina, e PASQUINO PAOLA, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Catella Caraffa Gianfranco e Pozzolo Enzo; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e CUCINO ROBERTA -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 27/01/2017 depositata 13 gennaio 2017. Visto l’atto depositato il 29 dicembre 2020 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13458/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 2688/2018 proposto da: ALLAFRANCHINO CATERINA, in proprio e quale legale rappresentante della società IMMOBILIARE TATIANA 1984 SAS di Allafranchino Caterina, e PASQUINO PAOLA, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Catella Caraffa Gianfranco e Pozzolo Enzo; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e CUCINO ROBERTA -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 27/01/2017 depositata 13 gennaio 2017. Visto l’atto depositato il 29 dicembre 2020 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rinuncia al reddito conseguenze del ritiro inoltro della dichiarazione fiscale ritiro dell'azione giudiziaria tacita revoca dell'opposizione rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 29 dicembre 2020 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 2688/2018 proposto da: ALLAFRANCHINO CATERINA, in proprio e quale legale rappresentante della società IMMOBILIARE TATIANA 1984 SAS di Allafranchino Caterina, e PASQUINO PAOLA, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Catella Caraffa Gianfranco e Pozzolo Enzo; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e CUCINO ROBERTA -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 27/01/2017 depositata 13 gennaio 2017. Visto l’atto depositato il 29 dicembre 2020 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4