Civil procedure dismissed: Court declares litigation extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a request by the taxpayer against the tax agency. The lower court ruled that the litigation terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which governs the extinction of proceedings upon the transmission of the tax list. Consequently, the court dismissed the appeal, noting that the parties retain the option to request a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200, L. 197/2022; Art. 391, c.p.c.: The court establishes that civil proceedings are automatically extinguished upon the transmission of the tax list, unless parties explicitly request a hearing to continue the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18013/2022 R.G. proposto da : FOGLIA GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALZANO ALFREDO contro AGENZIA DELLE ENTRATEDIR. PROV. SALERNO rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNOn.329/12/2022 depositata il 11/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 15/05/2025 LaPresidente Titolare PERRINO ANGELI