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Ordinanza — n. 13452/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against Samonà, allowing Ministry to challenge Regional Tribunal's invalid standing ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13452/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Adele Samonà's appeal against the Regional Tribunal's decision declaring the Provincial Tribunal's legal standing inadmissible. While the Ministry successfully argued that the Regional Tribunal lacked the authority to represent the Provincial Tribunal, the Court found the Ministry's secondary argument regarding the reduction of the fine was not a purely legal issue. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Second Instance Tax Court of Sicily for a new examination of the fine reduction claim.

Regesto Legislator

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Art. 360, c.p.c.; Art. 15, 31, 33, 34, 35, 37 D.P.R. n. 115/2002; Art. 11, d.lgs. n. 546/1992; Art. 16, d.lgs. n. 165/2001: When a lower court's decision on procedural standing is legally flawed, the appeal is admissible, but if the Ministry raises a new substantive claim on remand that requires factual assessment, the case must be remanded to the second instance court for a full examination of that specific issue.

Parole chiave

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legal standing tax tribunal procedural standing remand for examination unified contribution fiscal authority tax appeal accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso il Ministero ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 15, 31, 33, 34, 35, 37 D.P.R. n. 115/2002
Art. 11, d.lgs. n. 546/1992
dell'inequivoco tenore dell'art. 11, comma 2, secondo periodo, d.lgs.
Art. 16, d.lgs. n. 165/2001
art. 248 d.P.R. n. 115/2002
Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche da ultimo ribadito, nel giudizio intrapreso dal contribuente contro l’invito al pagamento di cui all’art. 248 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27064/2024
Cass. n. 11318/2020
27064/2024 che richiama Data pubblicazione 20/05/2025 Cass. n. 11318/2020 e Cass.
Cass. n. 18029/2022
11318/2020 e Cass. n. 18029/2022).
Cass., Sez. Un., n. 8810/2025
Sez. Un., n. 8810/2025
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26355/2022 del ruolo generale, proposto DA il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA C.T.P. PALERMO - (codice fiscale 80415740580), in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587). - RICORRENTE – CONTRO SAMONÀ ADELE (codice fiscale SMN DLA 45L57 G273 M). - INTIMATA – F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 26355/2022 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Numero sezionale 979/2025Numero di raccolta generale 13452/2025 regionale della Sicilia n. 2821/1/2022, depositata il 31 marzo Data pubblicazione 20/05/2025 2022.

UDITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia è il provvedimento di irrogazione delle sanzioni indicato in atti, emesso dalla Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Palermo in relazione all’omesso pagamento del contributo unificato dovuto dall’intimata in relazione alla proposizione del ricorso iscritto al n. 5185/2012 di ruolo registro presso la suindicata Commissione.

2. La Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello avanzato dal Direttore della segreteria della menzionata Commissione tributaria provinciale contro la sentenza n. 1164/7/2018 della Commissione provinciale di Palermo, considerando che «È […] al Presidente della Commissione Tributaria che spetta la rappresentanza legale e, conseguentemente, la legittimazione processuale attiva e passiva in eventuali contenziosi che a qualsiasi titolo dovessero avere come parte quell’organo giurisdizionale» (così nella sentenza impugnata).

3. Avverso detta pronuncia Il Ministero dell’Economia e delle Finanza proponeva ricorso notificato il 31 ottobre 2022, formulando un unico motivo di impugnazione e riproponendo l’eccezione proposta in sede di appello non esaminata dal Giudice regionale.

4. Adele Samonà è restata intimata.F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 26355/2022 Numero sezionale 979/2025 RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 13452/2025Data pubblicazione 20/05/2025 1. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 31, 33, 34, 35 e 37 d.P.R. n. 115/2002, nonché degli artt. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 16, comma 1, lett.

f) d.lgs. n. 165/2001, lamentando, al fondo, all’esito di una lunga dissertazione, che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice regionale, la capacità di stare in giudizio spetta alla segreteria dell’ufficio giudiziario per il contenzioso in materia di contributo unificato.

2. Il ricorso va accolto.

3. Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche da ultimo ribadito, nel giudizio intrapreso dal contribuente contro l’invito al pagamento di cui all’art. 248 d.P.R. n. 115/2002 la legittimazione processuale passiva spetta alla (cancelleria o) segreteria dell'ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l'atto impugnato. Tale principio è stato, anche da ultimo, ribadito da questa Corte sulla base: a. della previsione dell'art. 247 del citato decreto, il quale prevede che «Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato»; b. dell'inequivoco tenore dell'art. 11, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992 (nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. d, n. 1, d.lgs. n. 156/2015), a mente del quale:

«Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 26355/2022 segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di Numero sezionale 979/2025Numero di raccolta generale 13452/2025 contributo unificato» (così Cass. n. 27064/2024 che richiama Data pubblicazione 20/05/2025 Cass. n. 11318/2020 e Cass. n. 18029/2022).

Ancor più recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato che «[…] per l'ipotesi di controversia, nel giudizio intrapreso dal contribuente in conseguenza dell'impugnazione dell'invito al pagamento del contributo unificato, la legittimazione processuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l'atto ex art. 248 del D.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la legittimazione processuale passiva deve essere esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto (Cass., 18 ottobre 2024, n. 27064)» (così, Cass., Sez.

Un., n. 8810/2025). Mutatis mutandis, il suddetto principio della legittimazione delle segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato, in persona del relativo direttore (o come nella specie di un suo delegato), vale, ovviamente, anche per la correlativa legittimazione ad impugnare.

4. La Commissione regionale, relativamente ad un giudizio di appello incardinato nell’anno 2018, non si è attenuta a tale principio, il che giustifica la cassazione della sentenza.

5. Il Ministero ha riproposto il motivo di appello, non esaminato dal Giudice regionale, concernente la violazione degli artt. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002 e 71 comma 4, d.lgs. n. 472/1997 in relazione alla riduzione della sanzione operata dal primo Giudice, chiedendo la decisione sul punto in ragione della ritenuta non necessità di accertamenti di fatto, segnalando, al riguardo, la dedotta natura speciale del citato art. 16 e l’assenza di discrezionalità dell’amministrazione nella F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a :

C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 26355/2022 determinazione della sanzione nella sua misura massima in Numero sezionale 979/2025Numero di raccolta generale 13452/2025 considerazione del mancato pagamento del contributo. Data pubblicazione 20/05/2025 5.1. Senonchè, la difesa erariale ha anche riferito nel ricorso che la Commissione regionale non aveva esaminato le «[…] questioni di merito sollevate dall’appellante […]» (v. pagina n. 8 del ricorso), di cui vi è traccia nelle pagine precedenti del ricorso, il che è un riferimento non compatibile con la natura squisitamente giuridica della questione sollevata con il motivo di impugnazione riproposto, per cui ragioni di prudenza processuale consigliano di devolvere al giudice del rinvio ogni esame sul punto.

6. Alla stregua delle riflessioni che precedono alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – in altra composizione – per l’esame dei motivi di appello, nonché per regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – in altra composizione – anche per regolare l