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Decreto — n. 13445/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13445/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13445/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 6413/2016 proposto da: MARASCI GIANSTEFANO, rappresentato e difeso dall’ avv. Giuseppe Marruco; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, n. 489/03/2015 depositata 18 settembre 2015. Visto l’atto depositato il 7 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi del D.L. 193/16; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13445/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 6413/2016 proposto da: MARASCI GIANSTEFANO, rappresentato e difeso dall’ avv. Giuseppe Marruco; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, n. 489/03/2015 depositata 18 settembre 2015. Visto l’atto depositato il 7 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi del D.L. 193/16; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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condono dell'imposta differimento dell'imposizione esenzione dal pagamento dei contributi sospensione della riscossione fiscale detrazioni e rimborsi amnistia fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
193/16; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 6413/2016 proposto da: MARASCI GIANSTEFANO, rappresentato e difeso dall’ avv. Giuseppe Marruco; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, n. 489/03/2015 depositata 18 settembre 2015. Visto l’atto depositato il 7 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi del D.L. 193/16; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e