Civil procedure: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law regarding judgment extinction lists.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished, upholding the lower court's decision based on a specific legislative provision. The case involved a dispute over whether a procedural list documenting the regular definition of a case automatically terminated the litigation without a formal denial. The court ruled that the statutory language explicitly mandated extinction upon such documentation, leaving only the option for parties to request a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a procedural list documents the regular definition of a case and shows no denial, the process is automatically extinguished by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7865/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro G V EVERGREEN SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato TISEO TOMMASO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTEn.695/01/2021 depositata il 20/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 08/05/2025 La Presid