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Decreto — n. 13424/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's formal withdrawal of the legal action before the court.

Numero d'incarto Decreto — n. 13424/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently dismissed the proceedings because the appellant formally withdrew the lawsuit. The appellant, the bankruptcy administrator of CGEST SRL, had previously filed a challenge against the Regional Tax Commission's decision but later renounced the recourse. The court ruled that the judgment becomes extinct upon this withdrawal, leaving each party responsible for their own advanced litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of the appeal by the appellant extinguishes the proceedings, resulting in the dismissal of the case and the allocation of costs to the respective parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation bankruptcy administrator tax dispute cassation rinuncia al reddito conseguenze del ritiro rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 2 aprile 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 2 aprile 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 29031/2021 proposto da: FALLIMENTO COGEST SRL, in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni D’Abruzzo; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 1570/17/2021 depositata 26 aprile 2021. Visto l’atto depositato il 2 aprile 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 13/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e