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Decreto — n. 13423/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13423/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13423/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 13025/2024 proposto da: PUMA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sara Armella; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II della Liguria, n. 754/03/2023 depositata il 21 novembre 2023. Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al rimborso dei dazi antidumping oggetto di causa e dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendone l’estinzione; considerato non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla predetta richiesta di estinzione; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13423/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 13025/2024 proposto da: PUMA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sara Armella; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II della Liguria, n. 754/03/2023 depositata il 21 novembre 2023. Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al rimborso dei dazi antidumping oggetto di causa e dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendone l’estinzione; considerato non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla predetta richiesta di estinzione; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione desistenza dall'azione ritiro della domanda dazi doganali non pagati ripristino dei dazi doganali azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

O Sul ricorso n. 13025/2024 proposto da: PUMA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sara Armella; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II della Liguria, n. 754/03/2023 depositata il 21 novembre 2023. Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al rimborso dei dazi antidumping oggetto di causa e dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendone l’estinzione; considerato non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla predetta richiesta di estinzione; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a