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Ordinanza — n. 13409/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as case extinguished by parties' settlement agreement and mutual waiver of litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13409/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished because the appellant admitted to a settlement agreement with the defendant regarding TARI taxes from 2014 to 2020. The appellant formally renounced the appeal under Article 391 of the Code of Civil Procedure, citing the signed accord that abandoned the pending dispute with expenses compensated. Consequently, the court ruled that no judgment on costs was necessary since the defendant had not filed a defense.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When parties reach a settlement agreement abandoning pending litigation, the court must declare the proceedings extinguished upon the appellant's formal renunciation of the appeal.

Parole chiave

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settlement agreement extinguishment of proceedings renunciation of appeal TARI tax dispute compensation of costs civil procedure law mutual waiver imposte comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Alla luce di quanto precede, in termini documentati dal deposito dell’accordo transattivo, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c..
Art. 391, fourth comma, c.p.c.
ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., chiedendo che non fosse pronunciata condanna alle spese, in ragione dell’accordo sottoscritto da entrambe le parti.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
art. 390 c.p
Alla luce di quanto precede, in termini documentati dal deposito dell’accordo transattivo, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c..
art. 391 c.p
Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, non dovendo essere resa alcuna pronuncia sulle spese di giudizio, non avendo il Comune svolto difese.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez.
Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921
19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27637/2020 del ruolo generale, proposto DA M.CAR S.P.A. (codice fiscale 01869190619), con sede in San Nicola La Strada (CE), alla Via Carlo III n. 191, in persona del legale rappresentante pro tempore, Clemente Pascarella, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.to Fabio Russo (codice fiscale RSS FBA 73D22 B963 I). - RICORRENTE – CONTRO il COMUNE DI POZZUOLI (codice fiscale 00508900636), con sede alla Via Tito Livio, n. 4, in persona del Sindaco pro tempore.

F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 27637/2020 - INTIMATO Numero sezionale 1025/2025– Numero di raccolta generale 13409/2025 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Data pubblicazione 20/05/2025 regionale della Campania n. 264/13/2020, depositata il 14 gennaio 2020 e non notificata. UDITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 12 febbraio 2025.

FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia era il sollecito di pagamento indicato in atti con cui il Comune di Pozzuoli aveva chiesto alla società ricorrente il versamento della TARI relativa all’anno 2015.

2. La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 15509/35/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli.

3. M.Car S.p.A. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato in data 19 ottobre 2020, formulando quattro motivi di impugnazione, depositando, in data 31 gennaio 2025, memoria ex art. 380- bis. 1 c.p.c.

4. Il Comune di Pozzuoli è restato intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la citata memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c., depositata in data 31 gennaio 2025, la ricorrente ha rappresentato di aver definito con il Comune di Pozzuoli, in via transattiva, tutte le pendenze relative alla TARI per gli anni dal 2014 al 2020, ivi compresa quella oggetto del presente ricorso F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 27637/2020 Numero sezionale 1025/2025 afferente all’anno 2015, espressamente concordando le parti di Numero di raccolta generale 13409/2025Data pubblicazione 20/05/2025 abbandonare il contenzioso pendente, con spese compensate. Per tali ragioni, la M.Car S.p.A. ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., chiedendo che non fosse pronunciata condanna alle spese, in ragione dell’accordo sottoscritto da entrambe le parti.

2. Alla luce di quanto precede, in termini documentati dal deposito dell’accordo transattivo, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c..

3. Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, non dovendo essere resa alcuna pronuncia sulle spese di giudizio, non avendo il Comune svolto difese.

4. Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo. C