Decreto — n. 13389/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAO Sul ricorso n. 23831/2023 proposto da: PUMA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sara Armella; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II della Emilia-Romagna, n. 513/06/2023 depositata il 17 aprile 2023. Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al rimborso dei dazi antidumping oggetto di causa e dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendone l’estinzione; considerato le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13389/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 23831/2023 proposto da: PUMA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sara Armella; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II della Emilia-Romagna, n. 513/06/2023 depositata il 17 aprile 2023. Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al rimborso dei dazi antidumping oggetto di causa e dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendone l’estinzione; considerato le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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O Sul ricorso n. 23831/2023 proposto da: PUMA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sara Armella; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II della Emilia-Romagna, n. 513/06/2023 depositata il 17 aprile 2023. Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al rimborso dei dazi antidumping oggetto di causa e dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendone l’estinzione; considerato le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a