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Decreto — n. 13384/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13384/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13384/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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MARCHE n.11/2022 depositata il 10/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 17646/2022 Numero sezionale 1225/2025 Numero di raccolta generale 13384/2025 Data pubblicazione 20/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13384/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 17646/2022 Numero sezionale 1225/2025 Numero di raccolta generale 13384/2025 Data pubblicazione 20/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore di calcolo errore nella commisurazione della pena rettifica del valore spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
MARCHE n.11/2022 depositata il 10/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17646/2022 R.G. proposto da: GINO GIROLOMONI COOPERATIVA AGRICOLA, elettivamente domiciliato in FANO VIA DELL'ABBAZIA, 1/A, presso lo studio dell’avvocato CIACCI NICOLA MARIA (CCCNLM66T10D488N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso sentenza di COMM.TRIB.REG.

MARCHE n.11/2022 depositata il 10/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 17646/2022 Numero sezionale 1225/2025 Numero di raccolta generale 13384/2025 Data pubblicazione 20/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 08/05/2025 Il cons. del. Michele Cataldi Numero registro generale 17646/2022 Numero sezionale 1225/2025 Numero di raccolta generale 13384/2025 Data pubblicazione 20/05/2025