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Ordinanza — n. 13328/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to inadmissibility of challenging tax role extract under new notification law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13328/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Autotrasporti F.lli Esposito SRL against the Regional Tax Commission's decision. The company argued that tax notices were improperly included in the tax role extract, but the court found the original appeal inadmissible under a new statutory prohibition. Consequently, the lower court's judgment was quashed without remittal, and costs were allocated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; Art. 3 bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146: The prohibition against challenging the tax role extract for alleged non-notification applies to pending proceedings, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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tax role extract notification prohibition inadmissible appeal suspended law application tax procedure rules comunicazione fiscale arretrati d'imposta notificazione viziata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, comma 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
2.1.Orbene, l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato dalla ricorrente in ragione del divieto previsto dall’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
Art. 3 bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
602 (introdotto dall'art. 3 bisdel d.l.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
2.3.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022
Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022).
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16025/2018 R.G. proposto da AUTOTRASPORTI F.LLI ESPOSITO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato MAZZOLI PAOLO (MZZPLA64C03H501G), rappresentata e difesa dagli avvocati COMELLA CARLA (CMLCRL73S45F704S), COMELLA ANTONIO (CMLNTN37B10B916L) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE CASERTA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA n. 2336/07/18 depositata il 13/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 2336/07/18 del 13/03/2018, la Commissione tributaria regionale del Campania (di seguito CTR), accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 7017/11/16 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Autotrasporti F.lli Esposito s.r.l. (di seguito Autotrasporti) nei confronti dell’estratto di ruolo che la riguardava e di alcune cartelle di pagamento, in esso indicate come notificate, recanti imposte IRES, IRAP e IVA. 1.1.La CTR accoglieva l’appello proposto da AE evidenziando che:

a) l’impugnazione dell’estratto di ruolo al fine di fare valere l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento nello stesso indicate era ammissibile;

b) in ogni caso, AE aveva comprovato la regolare notificazione di tutte le cartelle di pagamento, con conseguente infondatezza del ricorso. Avverso la sentenza di appello Autotrasporti proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. AE resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la rinuncia al mandato dei difensori del ricorrente, motivata dalla cancellazione dall’Albo degli avvocati e regolarmente notificata via PEC alla società ricorrente, non ha alcun effetto sul processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso officioso.

Né appare concedibile un rinvio per consentire ad Autotrasporti di munirsi di altro difensore, considerato l’ampio periodo di tempo trascorso dalla rinuncia, datata 14/12/2022. 2.Sempre in via preliminare, va evidenziato che, come risulta anche dalla sentenza impugnata, la ricorrente ha proposto ricorso avverso l’estratto di ruolo, assumendo la mancata notificazione delle cartelle di pagamento in detto estratto indicate. 2.1.Orbene, l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato dalla ricorrente in ragione del divieto previsto dall’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3 bisdel d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215), applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai processi pendenti (cfr.

Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022). 2.2.Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in ragione dell’inammissibilità del ricorso originario proposto dalla ricorrente e senza necessità di esaminare i motivi di ricorso. L’applicazione di una disposizione di legge sopravvenuta giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. 2.3.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’originario ricorso proposto dalla ricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previ